Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Compenso Liquidatore

  • Dante SCARDECCHIA

    ASCOLI PICENO
    21/05/2026 18:12

    Liquidazione Compenso Liquidatore

    Buon pomeriggio,
    in una procedura di liquidazione controllata, il sottoscritto prima in qualità di Gestore OCC e successivamente quale Liquidatore, ha ricevuto la comunicazione della liquidazione del compenso unitario in € 6468,18 ma nello stato passivo definitivo è previsto il compenso OCC in quanto firmato dal sovraindebitato in prededuzione per € 12.200,00. La predetta liquidazione non appare conforme allo stato passivo definitivo.
    Come devo fare il piano di riparto finale?
    Devo inserire anche il compenso liquidato come ulteriore somma da ripartire?
    In attesa di una vostra cortese risposta porgo cordiali saluti.
    Dante Scardecchia Ascoli Piceno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/05/2026 17:37

      RE: Liquidazione Compenso Liquidatore

      Il problema posto dalla domanda nasce dal fatto che, nel disciplinare il procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 273 c.c.i.i., anche all'esito della sua riscrittura ad opera del d.lgs 136/2024, non prevede un decreto di ammissione della domanda da parte del giudice (così come non prevede la pronuncia del decreto di esecutività dello stesso), così come avviene invece nella liquidazione giudiziale, laddove l'ammissione al passivo avviene in udienza, ad opera del giudice delegato.
      Questo pone un problema tutte le vote in cui sia inserito nel passivo della procedura di un credito che richiede la previa adozione di un decreto di liquidazione (decreto che dovrebbe escludere la possibilità di inserire quel credito nello stato passivo).
      Detto questo, la risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
      La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
      quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
      quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
      Nel primo caso (che è quello che ricorre nella domanda formulata) è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
      Ergo, a prescindere dalla previsione dello stato passivo, non può che essere riconosciuto il solo importo liquidato.
      Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.