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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - LIQUIDAZIONE BENE IMMOBILE

  • Elisa Celeste Ragusa

    Asti
    27/02/2026 11:07

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - LIQUIDAZIONE BENE IMMOBILE

    Buongiorno,
    alla data di apertura della liquidazione controllata, era pendente una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario. Nell'ambito dell'esecuzione il G.E. rilevava dalla documentazione ventennale la mancanza di continuità delle trascrizione a causa di un'accettazione di eredità. Il G.E. dava termine al procedente per sanare ma quest'utlimo non provvedeva e pertanto la procedura esecutiva veniva estinta (in qualità di liquidatore non ero ancora intervenuto nella procedura in quanto il termine era stato dato antecedentemente all'apertura che è avvenuta quando era già decorso).
    A questo punto dovrò procedere alla liquidazione del bene nell'ambito della liquidazione controllata, dove chiederò di acquisire la perizia immobiliare già redatta al fine di contenere i costi. A vostro avviso procedendo alla vendita ai sensi dell'art. 216 CCII, dovrò preliminarmente procedere per far accertare l'accettazione di eredità tacita per la quale è stata unicamente trascritta la denuncia di successione e successiva volturazione catastale e pertanto manca la continuità nelle trascrizioni, oppure utilizzando una legge speciale e dando specifica indicazione della problematica in sede di bando posso comunque procedere alla vendita?
    Ringrando come sempre per il prezioso contributo porgo
    Cordiali saluti
    ECR
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/03/2026 08:24

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA - LIQUIDAZIONE BENE IMMOBILE

      A nostro avviso la continuità delle trascrizioni va ripristinata nell'interesse della procedura alla migliore collocazione del bene sul mercato. Ciò su presupposto che la continuità delle trascrizioni costituisce un requisito in assenza del quale il bene non può essere posto in vendita.
      Ricordiamo a questo proposito Cass. n. 11638 del 2014 la quale ha osservato, con specifico riferimento ai beni pervenuti al debitore esecutato iure hereditatis, che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza".
      Secondo questa pronuncia "spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2 Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento".
      In questo contesto, "la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)", osservando che "se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni".
      Queste regole non possono che valere anche nella liquidazione controllata, che al pari della vendita compiuta in sede di esecuzione individuale è una vendita invito domino. Peraltro, quanto alle modalità delle vendite, l'art. 275 comma 2 prescrive che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili", e dunque anche l'art. 216 comma primo, il quale richiede che le vendite devono svolgersi sulla base di una relazione di stima "contenente le informazioni previste dall'art. 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", che a sua volta prescrive che l'esperto deve, prima di ogni altra cosa, controllare la continuità delle trascrizioni.