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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
pignoramento del quinto dello stipendio
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Claudia Cecco
Ravenna17/02/2026 15:37pignoramento del quinto dello stipendio
In procedura di liquidazione controllata apertasi nel gennaio 2023 la procedura ha incamerato le somme eccedenti la quota dello stipendio da destinare al mantenimento del debitore come da provvedimento del G.D.
All'apertura della procedura non risultavano dalle buste paga del debitore altre trattenute nello stipendio.
Allo scadere del triennio durante il quale la procedura ha incamerato le somme mensili dello stipendio in favore della procedura, compare un creditore, non inserito nel piano presentato dal debitore per l'ammissione alla procedura, che avrebbe concesso un prestito al debitore nel 2019 rimborsato con la trattenuta dallo stipendio. Nel 2019 infatti le buste paga contenevano una trattenuta fissa a titolo di "finanziamento" operata dal datore di lavoro. Il debitore non ricorda di avere sottoscritto finanziamenti o di avere concesso il pagamento del prestito con la rateazione e trattenuta dallo stipendio.
Il liquidatore ha informato il creditore dell'apertura della procedura solo ora dopo essere stato messo a conoscenza della vicenda dal debitore.
Si chiede se questo creditore deve o può di insinuarsi al passivo della liquidazione controllata ( non essendo stato avvisato dell'apertura della procedura all'inizio) e nel caso in cui rimanga inerte , una volta chiusa la procedura si chiede se può riattivare la trattenuta sullo stipendio del debitore venendo a cessare quella operata dalla procedura con la chiusura della procedura.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/02/2026 14:54RE: pignoramento del quinto dello stipendio
A nostro avviso il creditore non è obbligato ad insinuarsi al passivo, ma se decide di astenersi dal concorrere subirà gli effetti di cui all'art. 278 comma 2 c.c.i.i.
Ma andiamo con ordine partendo dalla previsione di cui al comma 5 dell'art. 273, a mente del quale le domande tardive sono ammissibili "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione". In questo caso "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4". Se dunque il riparto non è stato ancora completamente eseguito la domanda è ammissibile.
Per comprendere come trattarla occorre adattare a queste domande il procedimento di verifica del passivo.
Orbene, l'art. 273 comma 1 prevede che, ricevute le domande di ammissione nel termine fissato con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il liquidatore "predispone un progetto di stato passivo, … e lo comunica agli interessati".
Il comma 2 aggiunge che, costoro, "Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2" (cioè trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata del liquidatore.
A questo punto, prosegue il comma 3, nei 15 giorni successivi "il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1" (cioè all'indirizzo pec indicato nella domanda).
Infine, il comma 4 prevede che "Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133" cioè può essere impugnato entro otto giorni davanti al giudice delegato.
dunque, applicando questo procedimento alle domande tardive, noi abbiamo che, ricevuta una domanda tardiva il curatore:
1 debba formare il progetto di stato passivo (contenente eventualmente la previsione di inammissibilità della domanda) trasmettendolo ai creditori (riteniamo che tutti i creditori debbano essere coinvolti perché le domande tardive potrebbero modificare gli importi del piano di riparto e quindi i creditori già ammessi sono, nella sostanza, dei controinteressati);
2. attendere i 15 giorni per il deposito di osservazione;
3. formare, all'esito, lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico e comunicandolo.
4. Ricevuta la comunicazione, il creditore tardivo potrà promuovere reclamo al giudice delegato a norma dell'art. 133 negli otto giorni successivi.
Come dicevamo, l'insinuazione al passivo non è obbligatoria ma non è priva di conseguenze. Infatti, l'art. 278 comma 2 prevede che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado".
Quindi, in presenza di un credito non insinuato, l'esdebitazione opera solo per quella quota parte che non sarebbe stata soddisfatta neanche in caso di presentazione di una domanda di ammissione. In sostanza, ai fini della esdebitazione, il creditore non insinuatosi viene falcidiato per la quota parte che non sarebbe stata soddisfatta qualora avesse partecipato al concorso (rispetto alla quale opera l'esdebitazione) mentre mantiene integre le proprie ragioni per la sola porzione che avrebbe ricevuto in caso di ammissione al passivo (anche se la formula normativa parla di "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado").
La funzione della norma è evidentemente quella di incentivare le insinuazioni, poiché se un debitore decide di non insinuarsi non ne riceve alcuna utilità, posto che potrà agire esecutivamente per la sola percentuale di credito per cui sarebbe stato soddisfatto (e non per una percentuale maggiore).
In ogni caso, la disposizione va coordinata con le regole sulla formazione dello stato passivo, nel senso che per creditori anteriori "che non hanno partecipato al concorso" devono intendersi solo quelli che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, e non anche quelli la cui domanda sia stata rigettata.
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