Forum SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE QUINQUIES

  • Alberto Volpi

    Bergamo
    07/04/2026 18:30

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE QUINQUIES

    Buonasera,
    sono liquidatore di un liquidazione controllata di persona fisica aperta a fine 2024. Si propone la convenienza all'adesione alla rottamazione quinquies, con vantaggio per i creditori chirografari derivante dallo sgravio di sanzioni e interessi. Il pagamento delle rate non altera le cause legittime di prelazione in quanto in caso di riparto il creditore agenzia entrare sarebbe stato comunque soddisfatto.
    Si chiede se il pagamento delle rate relative all'adesione debba essere effettuato previo deposito di piano di riparto parziale ovvero tramite pagamenti in prededuzione.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/04/2026 18:57

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE QUINQUIES

      Come abbiamo risposto in altre occasioni, a nostro avviso la soluzione indicata non è praticabile.
      Per comprendere le ragioni di questa affermazione occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
      Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Il combinato disposto delle disposizioni surrichiamate sta a significare, inequivocabilmente, che il debitore non può decidere di sottrarre una parte del proprio patrimonio alle regole della par condicio, per destinarlo al pagamento preferenziale di alcuni creditori piuttosto che di altri, né la cd "rottamazione" si risolve in una novazione dell'obbligazione tributaria.
      Invero, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 1 comma 231 L. n. 197/2022, emerge che la mera adesione alla procedura non comporta di per sé novazione in assenza di pagamento, atteso che si prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi ("i debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioniversando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento"). Ulteriore conferma del fatto che gli effetti novativi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto i carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236 ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243 lettera b L. n. 197/2022). Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione "non produce effetti" in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate (art. 1 comma 244 L. n. 197/2022); e che solo "a seguito del pagamento delle somma di cui al comma 231", l'agente della Riscossione è "discaricato dell'importo residuo" (art. 1 comma 250 lettera b L. n. 197/2022).
    • Alberto Volpi

      Bergamo
      09/04/2026 19:27

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E ROTTAMAZIONE QUINQUIES

      Buonasera,
      vorrei solo precisare che l'adesione alla rottamazione verrebbe eseguita dal liquidatore e non dal sovraindebitato e che la procedura di liquidazione controlla dispone già delle somme necessarie per il pagamento dell'importo della rottamazione e che l'adesione andrebbe a tutto vantaggio dei creditori chirografari, residuando maggiori somme a loro favore.