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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE - PROPOSTA MISTA

  • Gianlorenzo Pozzuto

    BENEVENTO
    03/03/2026 10:24

    PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE - PROPOSTA MISTA

    Una persona fisica dipendente pubblico (docente di scuola media) vuole accedere ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Egli:-detiene il 50% delle quote di una società ( AA SRL ) che è attiva e funzionante di cui è anche legale rappresentante;-è socio accomandante di una società ( AB SAS ) che è inattiva. La debitoria che dovrebbe essere inclusa nel piano è in gran parte riconducibile ad eventi attinenti la società AA SRL ed anche ad eventi di carattere familiare (matrimonio figli ecc.). Il richiedente la procedura è proprietario di diversi immobili e vorrebbe mettere a disposizione dei creditori una parte del proprio stipendio (al netto del fabbisogno familiare) e la liquidazione parziale del proprio patrimonio immobiliare. Si precisa che il debitore intende pagare il 100% della debitoria atteso che, il valore degli immobili è di gran lunga superiore alla debitoria per cui, non appare possibile falcidiare i debiti in ottica di necessario confronto con l'alternativa liquidatoria. Detto questo si chiede:1) con la struttura della debitoria come sopra indicata, può accedere alla procedura  di ristrutturazione dei debiti del consumatore? 2) se vi può accedere sarà il debitore a decidere quali immobili vendere per soddisfare i creditori? Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/03/2026 16:14

      RE: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE - PROPOSTA MISTA

      A nostro avviso la strada della ristrutturazione è preclusa.
      Il tema posto dalla domanda è interessante, posto che l'eventualità che il debitore persona fisica presenti una situazione debitoria mista è relativamente frequente.
      Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogativo ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore (art. 2, comma 2 let. e) affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
      Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
      Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione è giocoforza concludere nel senso che costui non può che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.