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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Post-vendita in Liquidazione L. 3/2012: IVA, imposte sui redditi e adempimenti contabili
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Alessandro Breda
PORDENONE27/03/2026 20:33Post-vendita in Liquidazione L. 3/2012: IVA, imposte sui redditi e adempimenti contabili
Sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 che coinvolge una società semplice agricola e i relativi soci persone fisiche.
Nell'ambito della procedura sono stati venduti sia i beni immobili di proprietà dei soci (già trasferiti con atto notarile), sia i beni mobili aziendali di proprietà della società (la cui cessione è stata assoggettata a IVA con emissione di fattura). La procedura ha incassato l'intero corrispettivo, comprensivo dell'IVA relativa ai beni mobili.
La società cedente, in precedenza in regime di esonero IVA agricolo, risulta ora fuori da tale regime e, conseguentemente, tenuta agli ordinari adempimenti contabili e fiscali ai fini IVA.
Alla luce di quanto sopra, chiedo cortesemente un confronto sui seguenti profili operativi.
In primo luogo, mi chiedo se rientri nei compiti del liquidatore attivarsi al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali conseguenti alle operazioni descritte (sia in capo alla società, ai fini contabili e IVA, sia in capo ai soci, con riferimento alla possibile rilevanza reddituale della cessione degli immobili), eventualmente mediante conferimento di incarico a un professionista previa autorizzazione del giudice e con qualificazione del relativo costo come spesa prededucibile. In alternativa, se tali adempimenti debbano ritenersi integralmente rimessi ai soggetti interessati, senza coinvolgimento diretto della procedura.
In secondo luogo, con riferimento all'IVA INCASSATA sulla vendita dei beni mobili, mi domando se il liquidatore debba procedere al versamento dell'imposta (previa autorizzazione del giudice), qualificandola come debito della procedura, ovvero se si tratti di un debito che non deve essere soddisfatto nell'ambito della stessa, con conseguente necessità per l'Agenzia delle Entrate di presentare domanda di partecipazione alla liquidazione ai fini dell'ammissione al passivo. In tale ultima ipotesi, si pone anche il dubbio circa l'ammissibilità della domanda, considerato che lo STATO PASSIVO risulta già definitivo a norma dell'Art. 14 octies L.3/2012.
Infine, con riguardo alle eventuali imposte sui redditi che dovessero emergere in capo alla società e/o ai soci a seguito delle cessioni, chiedo se tali imposte (che risulteranno dalle relative dichiarazioni sui redditi) debbano essere soddisfatte dalla procedura oppure se, diversamente, debbano essere oggetto di domanda di partecipazione alla liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al passivo. In tal caso, permane il dubbio sopra espresso circa la definitività dello STATO PASSIVO.
Ringrazio anticipatamente per ogni contributo.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como01/04/2026 15:04RE: Post-vendita in Liquidazione L. 3/2012: IVA, imposte sui redditi e adempimenti contabili
Semplici sono le risposte alla prima e alla terza domanda:
- come chiaramente (e correttamente, a nostro avviso) stabilito fra l'altro dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 177/2025, non esistendo una norma che estenda esplicitamente le regole della liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata, e non essendo applicabili per analogia le disposizioni tributarie, gli adempimenti fiscali rimangono interamente in capo al sovraindebitato
- parimenti, le eventuali imposte sul reddito fanno carico al sovraindebitato e non alla procedura, tantomeno in prededuzione, essendo suoi debiti personali sorti dopo il "consolidamento" dei debiti operato nello stato passivo, non più modificabile.
Più delicata è la risposta alla seconda domanda, atteso che nulla ci risulta in prassi, e non ci pare nemmeno applicabile per analogia quanto dettato dalla Risoluzione 62/2006 per il delegato alla vendita, che è tenuto all'emissione della fattura e al versamento dell'IVA, poiché l'emissione della fattura è come abbiamo visto, a carico del sovraindebitato.
Dato che l'IVA viene riscossa per conto dell'Erario, l'unico motivo valido perché non venga versata riteniamo si verifichi qualora il sovraindebitato risultasse essere a credito IVA: in tal caso l'IVA riscossa e non versata non sarebbe altro che il realizzo di un credito che fa parte dell'attivo.
In caso che ciò non si verifichi, si pongono due possibilità: o il liquidatore la versa direttamente, o la corrisponde al sovraindebitato che deve provvedere a tutti gli adempimenti fiscali, fra i quali appunto il versamento di tale tributo.
Quale delle due strade sia la migliore è difficile dirlo:
- se il liquidatore non ha obblighi fiscali, non ha l'obbligo di effettuare tale versamento e tecnicamente non ne ha nemmeno la legitimazione
- dall'altro lato, se egli corrisponde l'IVA al sovraindebitato non si è certi che egli effettivamente poi la verserà.
Personalmente propendiamo nettamente per la seconda opzione, e se il sovraindebitato non dimostrerà al liquidatore di aver correttamente effettuato il versamento sarà una sua responsabilità e se ne terrà fra l'altro conto in sede di valutazione della meritevolezza dell'esdebitazione.
Ma, ripetiamo, si tratta di una nostra opinione, non di una prassi certa.-
Alessandro Breda
PORDENONE03/04/2026 10:07RE: RE: Post-vendita in Liquidazione L. 3/2012: IVA, imposte sui redditi e adempimenti contabili
Vi ringrazio per la risposta.
Nel valutare operativamente le soluzioni prospettate, segnalo tuttavia un elemento fattuale rilevante: tutti i saldi dei conti correnti intestati ai soggetti coinvolti (società e soci) sono stati acquisiti nella procedura; i medesimi conti oggi sono sostanzialmente a saldo zero e non risultano entrate in capo ai soggetti.
Alla luce di ciò, chiederei cortesemente conferma delle seguenti conclusioni:
1) che la procedura non sia tenuta né ad assumere né a sostenere gli adempimenti contabili e fiscali - in particolare la tenuta delle scritture della società, la quale, a seguito dell'emissione della fattura per la cessione delle attrezzature aziendali nel 2026, è passata dal regime di esonero dagli adempimenti contabili e IVA al regime di contabilità semplificata - né la determinazione delle imposte sui redditi della società e dei soci, né, conseguentemente, le relative spese professionali, pur a fronte della concreta difficoltà dei soggetti interessati di provvedervi autonomamente;
2) che, analogamente, la procedura non sia tenuta al versamento delle imposte sui redditi eventualmente emergenti in capo alla società e ai soci, restando tali debiti in capo ai medesimi soggetti, seppur in assenza di disponibilità liquide. In tal caso, mi chiedo quale sia la sorte concreta di tali debiti.
Infine, qualora le conclusioni sopra esposte fossero confermate, chiederei un Vostro parere sull'opportunità, in un'ottica prudenziale e di tutela della procedura, di formalizzare tale impostazione mediante comunicazione ai soci ed eventuale suo deposito in cancelleria.
Ringrazio nuovamente per l'attenzione.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/04/2026 20:30RE: RE: RE: Post-vendita in Liquidazione L. 3/2012: IVA, imposte sui redditi e adempimenti contabili
Ovviamente confermiamo quanto abbiamo già scritto.
Le uniche soluzioni pratiche possono essere:
- forzare l'interpretazione dell'art. 14-ter, comma 6, lettera "b" della legge 3/2012 ("Non sono compresi nella liquidazione: ...b)... ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice") ben oltre il suo tenore letterale, ritenendovi compresi anche i doveri tributari
- oppure, a nostro avviso sicuramente meglio, considerare tali spese costi dell'attività del sovraindebitato e quindi prelevabili "a monte" dell'acquisizione all'attivo dei relativi proventi.
Ma se "non risultano entrate in capo ai soggetti", entrambe le strade non sono evidentemente praticabili, e non può certo essere la procedura a farsi carico di tali oneri.
L'avviso ai soci per quanto riguarda l'aspetto IVA può certo essere fatto, e la sede corretta è la comunicazione dell'avvenuta cessione dei beni sociali e quindi dell'obbligo di emissione delle relative fatture; anche per quanto riguarda le imposte dirette (che peraltro beni difficilmente saranno dovute, stanti le perdite pregresse e la molto probabile non imponibilità delle plusvalenze sugli immobili) una comunicazione può certamente essere fatta, più che per prudenza, per rendere noto al sovraindebitato un obbligo che egli in buona fede potrebbe ritenere non spettantegli.
Si tratta comunque di un compito che non grava sul liquidatore e:
- per quanto riguarda il rapporto con le persone fisiche, è loro dovere esserne a conoscenza
- per quanto riguarda il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, qualora essa non ritenesse corretta tale impostazione non è certo una comunicazione ai soci che può esimere il Liquidatore da responsabilità.
Siamo anche perplessi sul deposito in Cancelleria: a che titolo viene effettuato? Più corretto ci pare darne atto in una delle relazioni semestrali.
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