Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazionen controllata

  • Federica Sordini

    Roma
    28/05/2026 15:17

    liquidazionen controllata

    Buonasera,
    sono liquidatrice in una procedura di L.C. e l'indebitato di ha avvisata di aver ricevuto la notifica della richiesta di pagamento della tassa di registro sulla sentenza di apertura della procedura; devo procedere a pagare io come liquidatrice e poi chiedere le spese a fine procedura o posso ammettere al passivo Agenzia delle entrata per l'importo dandone comunicazione all'ufficio compente?
    Grazie!
    • Giulio Barberini

      Stradella (PV)
      28/05/2026 17:29

      RE: finanziamenti dopo l'omologa del piano

      Buonasera, in un piano del consumatore omologato e con corretto rispetto degli impegni da parte del debitore fino ad oggi, si viene a sapere in un normale controllo di vigilanza, che il debitore ha contratto senza avvisare gli organi della procedura, nuovi impegni finanziari con ben n.2 cessioni di quinto dello stipendio.
      Tale comportamento può essere ritenuto passibile di revoca del piano?
      Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/05/2026 08:53

      RE: liquidazionen controllata

      Il problema si pone con una certa frequenza.
      L'imposta di registro dovuta sulla sentenza di apertura della controllata è prenotata a debito a norma dell'art. 146, comma 2 lt. a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 111(testo unico delle spese di giustizia), così come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza 4 luglio 2024 n. 121.
      Questo significa, a norma dell'art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro) che la sentenza è registrata "senza il contemporaneo pagamento dell'imposta".
      Dunque, l'imposta di registro dovuta sulla sentenza di apertura della liquidazione controllata è prenotata a debito, e la relativa spesa è annotata dalla cancelleria sul foglio notizie, che a norma dell'art. 280 del citato d.P.R. 115/2002 è un registro sul quale sono annotate le spese pagate dall'erario e le spese prenotate a debito.
      Dal combinato disposto di queste norme ricaviamo il convincimento per cui in realtà l'Agenzia delle entrate non avrebbe dovuto neppure richiedere il pagamento, posto che a monte l'ufficio avrebbe dovuto procedere alla registrazione con prenotazione a debito. Invero, l'art. 146 ultimo comma d.P.R. 115/2002 prescrive che "Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo", il che significa che non appena vi sono disponibilità, il liquidatore dovrebbe provvedere al pagamento dell'imposta (. 200,00) tramite modello F24 (codice tributo A196)
      Ergo, siamo dell'avviso per cui il credito dell'agenzia delle entrate vada pagato. Suggeriamo di verificare presso la cancelleria che la registrazione sia avvenuta nei termini che abbiamo sopra indicato (prenotazione a debito dell'imposta di registro ed annotazione sul foglio notizie). Se questo non fosse avvenuto richiedere alla cancelleria di provvedere in questi termini.