Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

  • Tania Stazzoni

    BARBERINO TAVARNELLE (FI)
    28/11/2025 09:44

    Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

    Buongiorno,
    in una procedura di liquidazione controllata dove sono liquidatrice, ho aperto il conto corrente della procedura ed il debitore ha mantenuto il proprio conto corrente per l'accredito dello stipendio e la domiciliazione delle bollette e le altre spese personali.
    Prima domanda: in qualità di liquidatore devo controllare periodicamente i movimenti sul conto corrente del debitore facendomi inviare la lista dei movimenti e/o gli estratti conto?
    Nella relazione particolareggiata si citava un saldo attivo del conto corrente del debitore per circa euro 6.000,00, alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata il saldo è inferiore e ad oggi, dopo circa sei giorni dalla sentenza il saldo è ancora più basso.
    Seconda domanda: il debitore deve versare sul conto della procedura il saldo del proprio conto alla data della sentenza?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/11/2025 09:32

      RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

      Per rispondere alla domanda formulata occorre prendere in considerazione alcune norme del c.c.i.i.
      Viene in rilievo, in primo luogo, l'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i., secondo cui "sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Questo vuol dire che fanno parte dell'attivo della procedura non solo i beni presente all'interno del patrimonio alla data di apertura della liquidazione giudiziale (del resto, a conferma di questo, si osservi che l'art. 270 comma 5 rende applicabile alla liquidazione controllata l'art. 142 c.c.i.i., a mente del quale "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale), ma "anche" quelli futuri.
      La misura in cui questi beni, presenti e futuri, entrano nell'attivo concorsuale è stabilita, tra gli altri, dall'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i., a mente del quale non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
      Ed allora, questo vuol dire che sul conto corrente del debitore può affluire lo stipendio da costui percepito nella soma misura stabilita dal giudice a mente dell'art. 268 comma 4 let. b), e che il liquidatore ha il dovere di accedere al conto corrente di costui per verificare se, durante la procedura, affluiscono sullo stesso utilità, qualunque sia la provenienza, che eccedono la misura stabilita dal giudice e che pertanto devono essere acquisite alla procedura a norma dell'art. 272, comma 3-bis c.c.i.i.
      Quanto al diminuito saldo attivo del conto corrente, andrebbero indagati i pagamenti eseguiti, per verificare se essi sono revocabili. Invero, l'art. 274, comma 2, prevede che "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
      Occorrerà verificare dunque se vi sono atti revocabili, nel qual caso andranno intraprese le relative azioni giudiziarie previa analisi costi benefici, posto che l'art. 274 comma terzo prevede che tali azioni sono autorizzate "quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".
      • Federico Solmi

        Modena
        02/10/2026 18:22

        RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

        Buonasera.
        Faccio seguito alla vostra risposta al quesito per sottoporvene un altro che mi pare inerente alla tematica, in quanto trattasi sempre del conto corrente del debitore.
        Nello specifico, nel caso in cui il debitore disponga di un conto corrente (ad esempio quello sul quale viene accreditato lo stipendio o la pensione), vi è un riferimento normativo o giurisprudenziale che definisce se, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, tale conto rientra nel patrimonio del debitore sul quale hanno diritto di rivalsa i creditori? E se sì, in quale misura?
        E cosa accade qualora il debitore disponga di più conti correnti? Si applicano i medesimi principi?
        Naturalmente si intende per la quota parte che non è rappresentata dagli stipendi che lo stesso riceve una volta avviata la procedura di liquidazione, ossia quelli strettamente occorrenti al mantenimento suo e della sua famiglia.
        Grazie in anticipo del cortese responso. Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          03/10/2026 10:19

          RE: RE: RE: Conto corrente Liquidazione controllata del sovraindebitato

          Il tema va affrontato partendo dalla previsione di cui all'art. all'art. 270 comma 5, che rende applicabile alla liquidazione controllata l'art. 142 c.c.i.i.. Esso prevede che "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
          Dunque, il saldo attivo del conto corrente è di pertinenza della procedura.
          Quanto alla misura, siamo dell'avviso per cui tutto il saldo attivo vada acquisito dal liquidatore, fatto salvo il limite di cui all'art. 545, penultimo comma c.p.c., a mente del quale "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".
          Per il periodo successivo all'apertura della procedura, questo limite potrà essere aumentato, ma occorrerà uno specifico provvedimento del giudice delegato, a norma dell'art. 268, comma 4 let. b) c.c.i.i., il quale dispone che non sono compresi nella liquidazione "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".