Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ART. 14 TER L. 3/221-2012- ESCLUSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO

  • Giovanni Brusi

    FO (FC)
    17/02/2020 13:45

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ART. 14 TER L. 3/221-2012- ESCLUSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO

    Buongiorno,
    Si richiede un parere in merito alla POSSIBILITA' DI ESCLUSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO ANCHE IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ART. 14 TER L. 3/221-2012
    Nel caso di specie, Il debitore risulta proprietario al 50% con il coniuge, di un immobile indivisibile, prima casa, sul quale grava un mutuo ipotecario. Rileva che le rate del mutuo risultano regolarmente pagate alle scadenze, anche dopo la ricontrattazione del tasso a debito con la banca. Il valore del bene nella sua interezza, risulta come da perizia immobiliare, di poco superiore al debito residuo, tenuto in considerazione che nell'ambito di una eventuale procedura forzosa esecutiva, il bene in oggetto, andrebbe in prima asta al valore periziato, detratto il 25% oltre spese.
    Il totale degli altri debiti contratti dal debitore, principalmente con Agenzia entrate riscossione, hanno un grado di privilegio inferiore e quindi nel caso di vendita forzosa dell'immobile, risulterebbero soddisfatti per il credito vantato, praticamente in misura pari allo zero.
    Ipotesi del piano liquidatorio è quella di escludere, dalla liquidazione del patrimonio il bene prima casa, proponendo una soddisfazione parziale agli altri creditori(di grado inferiore) nella misura del 40%, mettendo a disposizione da parte del debitore, una cifra derivante da emolumenti pensionistici e da lavoro dipendente.
    Ringrazio anticipatamente, un cordiale saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:57

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ART. 14 TER L. 3/221-2012- ESCLUSIONE DEL CREDITORE IPOTECARIO

      Il problema di fondo della sua domanda, che emerge con una certa frequenza in questo Forum, nasce dalla mancanza nella l. n. 3/2012 di regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei crediti (cfr. artt. 55, comma 2, e 59 l. fall.), sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113-bis l. fall.), ecc., per cui la soluzione del problema ha esiti diversi a seconda di come si risolve questa carenza e, in particolare, come si risolve la questione se l'apertura della liquidazione patrimoniale determini, in applicazione analogica dell'art. 55, co. 2, l.fall., la scadenza del credito garantito da mutuo ipotecario.
      Le risposte date finora sono state tutte condizionate dagli aspetti particolari che la vicenda da risolvere poneva, ma nel caso in esame si tratta proprio di stabilire se il rapporto di mutuo continua, nel qual caso si può tenere fuori dalla liquidazione, oppire se il credito dilazionato scade con l'apertura della procedura, per cui la banca creditorice è titolare di un credito ipotecario da soddisfare.
      La S. Corte ha di recente affrontato questo problema con riferimento agli accordi didi ristrutturazione da sovraindebitamento e al piano del consumatore, con argomentazioni che possono, a maggior ragione, valere per la liquidazione del patrimonio. Invero la Corte, dopo aver trattato della normativa specifica al sovraindedbitamento, aggiunge "In particolare va sottolineato che, sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario" (Cass. 03/07/2019, n.17834). Ed è rilevante notare come la Corte abbia fatto riferimento a tale argomentazione, ammettendone la superfluità perché la conclusione cui perviene "resisterebbe anche se si ipotizzasse l'inestensibilità all'accordo di composizione della L. Fall., art. 55, comma 2, in base all'omesso richiamo di tale norma nella legge speciale. Rileverebbe pur sempre l'art. 1186 c.c., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell'interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente".
      Dicevamo che queste considerazioni sono, a maggior ragione, riferibili alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter l. n. 3 del 2012 per le spiccate caratteristiche liquidatorie di quest'ultima che l'avvicinano, molto più delle altre, a quella fallimentare.
      Di conseguenza se si ritiene che il credito de mutuo ipotecario si ritenga scaduto, anche il bene gravato da ipoteca va posto nell'attivo da liquidare, sul quale il creditore ipotecario potrà far valere la sua garanzia.
      Zucchetti SG srl