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osservazioni tardive s.p. liquidazione del patrimonio

  • Luca Longo

    Poggiardo (LE)
    08/01/2020 19:26

    osservazioni tardive s.p. liquidazione del patrimonio

    In una procedura di liquidazione del patrimonio ho ricevuto osservazioni allo stato passivo oltre il termine assegnato e successivamente alla comunicazione dello stato passivo approvato. Possono essere comunque accettate e riproposto ai creditori un nuovo progetto di stato passivo?grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2020 20:35

      RE: osservazioni tardive s.p. liquidazione del patrimonio

      Nel suo caso le osservazioni sono pervenute non solo oltre il termine assegnato allo scopo- nel qual caso si potrebbe discutere della natura ordinaria o perentoria del termine- ma dopo che lei ha approvato lo stato passivo e lo ha trasmesso ai creditori. Riteniamo, pertanto, le osservazioni in questioni non possano essere prese in considerazione, neanche se il liquidatore le ritiene fondate per operare ai sensi e ai fini di cui al comma terzo dell'art. 14 octies.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Longo

        Poggiardo (LE)
        09/01/2020 10:00

        RE: RE: osservazioni tardive s.p. liquidazione del patrimonio

        Il creditore potrebbe opporsi?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2020 13:32

          RE: RE: RE: osservazioni tardive s.p. liquidazione del patrimonio

          L'art. 14 octies della l. n. 3 del 2012 non prevede il caso di opposizione perché il liquidatore, o accetta le osservazioni o rimette la questione al giudice. Nel sua caso, tuttavia non si tratta di una indebita decisione del liquidatore che abbia deciso su una contestazione in sostituzione del giudice, ma di una domanda pervenuta dopo la approvazione dello stato passivo e relativa comunicazione ai creditori.
          In sostanza una tale domanda può essere qualificata come tardiva e ammissibile ed esaminabile solo ove si ammetta che tale istituto sia previsto anche nella liquidazione patrimoniale in mancanza di qualsiasi disposizione. Questa totale carenza normativa - che si spiega con il fatto che non è prefissato dalla legge un termine entro cui presentare le domande, ma, come chiarisce l'art. 14 septies, è il liquidatore che nella comunicazione che fa ai creditori indica "la data entro cui vanno presentate le domande"- ci ha fatto dubitare dell'applicazione delle tardive nella procedura de qua. Se da un lato, infatti, la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, dall'altro, rimane il fatto che non si sa come trattare le tardive dal momento che no è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via. Non ci risultano precedenti e, in questa incertezza è difficile dire come comportarsi.
          probabilmente, a scanso di responsabilità, il liquidatore potrebbe rimettere la questione al giudice, spiegando che si tratta di tardive, in modo che sia l'organo giudiziario a stabilire se è ammissibile o non la domanda.
          Zucchetti SG srl