Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura da avviare e n. procedure

  • Lorenzo Pieroni

    Cesenatico (FC)
    18/06/2025 17:26

    Procedura da avviare e n. procedure

    Buongiorno,
    Sono un gestore della crisi. Ho un cliente ditta individuale che ha una situazione debitoria elevata. Inoltre lo stesso è socio di una srl nonchè amministratore unico. Inoltre è sempre socio anche di una snc formata da due persone. Tutte e 3 le posizioni (società e ditta individuale) sono inattive e ferme con gli adempimenti da almeno 10 anni.

    Si è rivolto al mio studio per provare a riochiedere l'esdebitazione in quanto non è titolare di nulla e svolge un lavoro stagionale.

    Personalmente ritengo la seguente ipotesi quella giusta:
    1) ditta individuale liquidazione controllata con possibilita di ricorso per esdebitazione;
    2) le società deposito in tribunale dei documenti per autodichiarazione di liquidazione giudiziale.

    Non sono sicuro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/06/2025 11:43

      RE: Procedura da avviare e n. procedure

      A nostro avviso la soluzione indicata non è del tutto praticabile, nel senso che l'unica strada che vediamo è quella del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      A mente dell'art. 256 c.c.i.i. l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
      Questo vuol dire che il socio illimitatamente responsabile è assoggettabile a liquidazione giudiziale fino a quando sarà soggetta a liquidazione giudiziale la società di cui è socio.
      Tale assoggettabilità esclude che lo stesso possa accedere alla liquidazione controllata. Ciò in forza dell'art. 65, il quale prevede che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)", vale a dire il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
      Ergo, l'unica strada praticabile è quella di accedere alla liquidazione giudiziale della società in nome collettivo, per l'effetto di cui all'art. 256 c.c.i.i., e del socio illimitatamente responsabile.