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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
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Alessandro Mosconi
BOLOGNA06/10/2024 21:10AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
In una procedura di liquidazione del patrimonio L.3/2012 il debitore ha presentato istanza di adesione alla rottamazione per il debito con l'Agenzia delle Entrate non ho inserito il debito oggetto di definizione nel programma di liquidazione approvato.
Dopo chiarimenti con i responsabili che confermano il pagamento regolare della definizione. L'agenzia comunque richiede ammissione al passivo ed inserimento nel programma di liquidazione.
Nelle more della procedura ho già effettuato un 1° riparto parziale ai creditori con pagamento integrale dei prededucibili e parziale del creditore privilegiato ipotecario avendo somme cospicue.
Di converso ho un creditore INPS che partecipa per una somma poi variata a seguito di verifica contabile e con pagamento del debitore per ottenere Durc per continuare a lavorare....
Devo fare integrazione al programma di liquidazione?..la liquidazione si è aperta il 12/12/2021 e la definizione agevolata ha scadenze di pagamenti oltre i 4 anni come devo comportarmi??
Ho effettuato accantonamenti di somme sulle masse mobiliari ed immobiliari del 20%
Ho già chiesto al Giudice un'integrazione del programma di liquidazione nel 2023 in quanto sia l'Agenzia stessa ha presentato domanda tardiva di ammissione, come il Condominio non soddisfatto in asta..per ammettere e variare importi dei crediti insinuati.
Grazie molte
Alessandro Mosconi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como16/10/2024 15:29RE: AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
A differenza di quanto stabilisce per il fallimento, l'art. 104-ter, comma 6, l.fall., l'art. 14-novies della legge 3/2012 non prevede la possibilità (né il dovere) di presentare supplementi al programma di liquidazione.A parte ciò, non ci è chiaro il primo passaggio del quesito: riteniamo che si volesse intendere che nel programma di liquidazione non è stato inserito il debito "originario" ma quello risultante dalla rottamazione; se così è, e il programma è stato approvato, riteniamo si possa procedere al pagamento rateale nei termini previsti dalla norma fiscale agevolativa.-
Alessandro Mosconi
BOLOGNA17/10/2024 15:27RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
Il programma di liquidazione è stato approvato inserendo il debito originario oggetto di rottamazione
mentre non è stato inserito il debito oggetto di rateazione (avvisi bonari anticipati) e per questo l'agenzia mi chiede ammissione sebbene il debitore paghi regolarmente.
Se non ammetto al passivo in sede di esdebitazione i creditori che ricevono ancora pagamenti???
La liquidazione è già aperta da 3 anni e la rottamazione e rateazione hanno tempi eccedenti la procedura??..ho fatto accantonamenti sulle masse immobiliari e mobiliari del 20%!!
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/10/2024 01:17RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
Ci scusiamo, ma non ci sono chiare le domande, chiediamo gentilmente di riformularle. -
Alessandro Mosconi
BOLOGNA24/10/2024 16:17RE: RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
Buonasera riformulo le domande/dubbi a riguardo liquidazione patrimonio L3/2012 aperta il 12/12/2021
1) liquidazione con programma approvato ma:
a) agenzia riscossione inserita al passivo come creditore per intero importo richiesto che poi è stato oggetto di definizione agevolata;
b) agenzia delle entrate non inserita al passivo come creditore in quanto il debitore sta regolarmente pagando le rateazioni richieste degli avvisi bonari ricevuti
c) Inps inserita al passivo come da domanda ma ho contestato l' importo ed Inps ha ripresentato domanda di partecipazione con diversa somma.
Ho già presentato integrazione al programma di liquidazione in quanto vi erano spese di giustizia ed altre prededucibili delle quali si è avuta notizia a programma approvato!!!!..
Le domande sono le seguenti:
bisogna presentare integrazione al programma di liquidazione ed inserire al passivo agenzia entrate per il debito che regolarmente sta pagando il debitore con rateazione??
Se non si ammette al passivo - in sede di esdebitazione - i creditori che stanno ancora ricevendo pagamenti (agenzia entrate) potranno contestare qualcosa??..i pagamenti della rottamazione e rateazione eccedono i tempi di anni 3/4 per tale domanda come si conciliano con la chiusura della procedura??...si accantonano??...
Se viene pagata l'agenzia con rateazione ed anche inserita al passivo non precludo somme per altri creditori di rango superiore???
Nelle more della procedura si è provveduto a pagare tutti i creditori prededucibili ed a fare un 1 riparto parziale - come richiesto dal Giudice - al creditore ipotecario privilegiato in quanto vi sono disponibilità finanziarie. Sono state accantonate somme del 20% sulle masse immobiliari/mobiliari.
Grazie ed attendo vostri preziosi contributi nella speranza di essere stato chiaro.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/11/2024 19:05RE: RE: RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO LIQUIDAZIONE L.3/2012 E DEFINIZIONE AGEVOLATA-RATEAZIONE AVVISI BONARI
Ci pare di comprendere che le posizioni sub "a" e "b" siano riferite a debiti diversi e:
- agenzia riscossione abbia chiesto l'ammissione al passivo per il debito "ante rottamazione" e così sia stata ammessa
- agenzia entrate abbia chiesto di essere ammessa al passivo (come si evince dal primo intervento) ma non ci è chiaro con che modalità, quando, e per quale importo: debito originario o totale delle rate? e comunque non sia stata inserita nel passivo.
Ciò premesso, per quanto riguarda il debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione, il pagamento alle scadenze delle rate della rottamazione è un modo di estinzione agevolata del debito, quindi legittimo perché nell'interesse dei creditori; ciò, però, se tale pagamento non rischia di violare l'ordine dei privilegi, nel quale caso non può evidentemente essere effettuato
Per quanto riguarda il debito verso AdE, dato che la liquidazione del patrimonio deve comprendere tutti i beni del debitore e deve essere fatta nel rispetto dello stato passivo, non vediamo altra soluzione che intervenire sullo stato passivo inserendo anche tale debito, o con una integrazione (ancorché non espressamente prevista dalla legge) o con una rettifica, in modo da "allineare" le due posizioni; fatto ciò, la risposta è analoga a quella data per il debito verso Riscossione.
Per quanto riguarda la tempistica, sempre se non viene violato l'ordine dei privilegi, non ci pare una questione preclusiva, dato che il presupposto che giustifica il pagamento rateale è che ciò sia nell'interesse dei creditori.
Per quanto infine riguarda l'esdebitazione, a norma dell'art. 14-terdecies, comma 4, della legge 3/2012 la relativa istanza può essere presentata solo dopo la chiusura della liquidazione, pertanto, nel caso in esame, solo dopo, fra l'altro, la fine della rateazione, se essa prosegue regolarmente.
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