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SOVRAINDEBITAMENTO- vendita dell'immobile ed obbligo di informativa

  • Daniela Marra

    ANCONA
    21/07/2026 14:03

    SOVRAINDEBITAMENTO- vendita dell'immobile ed obbligo di informativa

    Buongiorno,
    in una procedura di sovraindenbitamento dove nella sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata dove nel patrimonio messo a disposizione del debitore ci sono anche gli immobili del debitore.

    Il giudice ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni ( compreso l'immobile) facenti parte del patrimonio di liquidazione del debitore

    Il liquidatore ha posto in vendita, con apposito avviso tramite portale specializzato, l'immobile
    L'immobile è libero e non occupato

    L'immobile è stato aggiudicato in sede di apposita asta e la vendita è stata autorizzata dal giudice con apposita istanza, anche per cancellazione gravami.

    Si chiede se il liquidatore sia obbligato a comunicare preventivamente al debitore l'avvenuta vendita dell'immobile e la data del rogito notarile
    oppure se possa informarlo solo dopo che la vendita sia avvenuta.

    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/07/2026 16:05

      RE: SOVRAINDEBITAMENTO- vendita dell'immobile ed obbligo di informativa

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell'art. 275 comma 2, a mente del quale alle vendite compiute dal liquidatore in esecuzione del programma di liquidazione "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili".
      Conseguentemente, troverà applicazione, pur sempre con la clausola di compatibilità, l'art. 216 comma 9, il quale prescrive che "Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita".
      Come si vede, non è prescritto dal legislatore che il liquidatore informi il debitore dell'avvenuta vendita.
      Del resto, riteniamo che alla liquidazione controllata possa applicarsi analogicamente l'art. 199 comma 2 c.c.i.i., a mente del quale i componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione", sicché non vediamo ostacoli al fatto che il debitore possa accedere al fascicolo, prenderne visione ed estrarne copia.