Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 - chiusura conti correnti dei sovraindebitati

  • Alessandro Breda

    PORDENONE
    25/05/2026 12:01

    Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 - chiusura conti correnti dei sovraindebitati

    Una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 riguarda un'azienda agricola e i relativi soci sovraindebitati. Con l'apertura della procedura l'attività è cessata; i beni sono stati liquidati e nei prossimi mesi è previsto un primo riparto ai creditori.
    I conti correnti personali e aziendali intestati ai sovraindebitati, già esistenti prima dell'apertura della procedura, sono stati mantenuti aperti al solo fine di monitorare eventuali sopravvenienze attive. Alcuni incassi residui affluiti dopo l'apertura della procedura sono stati acquisiti dalla liquidazione.
    Ad oggi non risultano prevedibili ulteriori accrediti. I conti stanno però maturando costi di gestione e imposta di bollo; uno presenta saldo pressoché nullo e un altro è recentemente andato in lieve scoperto, poi ripianato dai sovraindebitati. Questi ultimi hanno chiesto informalmente di poter procedere alla chiusura dei rapporti.
    Si chiede quindi come debba operativamente procedere il liquidatore:
    • se sia opportuno o necessario richiedere preventiva autorizzazione del Giudice per la chiusura dei conti correnti intestati ai sovraindebitati (considerato che gli istituti bancari presumibilmente richiederanno un apposito provvedimento) e, in caso affermativo, quali cautele o specificazioni sia opportuno inserire nella relativa istanza;
    • e come coordinare tale eventuale chiusura con il vincolo quadriennale relativo ai beni sopravvenuti di cui all'art. 14-undecies L. 3/2012, tuttora pendente.
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/05/2026 16:16

      RE: Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 - chiusura conti correnti dei sovraindebitati

      Per comprendere il da farsi va premesso che a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale, laddove per tutta una serie di contratti il legislatore detta una specifica disciplina, nella liquidazione controllata ci troviamo al cospetto di una disciplina assai più semplificata ed uniforme.
      Nella liquidazione giudiziale l'art. 183 comma 1 dispone che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti".
      Nella liquidazione del patrimonio manca una disposizione analoga, ma il silenzio serbato dal legislatore non sembra affatto escludere che il liquidatore subentri nella titolarità di questi rapporti, potendo quindi decidere se subentrarvi o interromperli.
      Non vediamo pertanto ostacoli ad ammettere il fatto che il liquidatore proceda alla chiusura di questi conti (previa autorizzazione giudiziale).
      Eventuali utilità sopravvenute potranno affluire sul conto corrente intestato alla procedura.