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Liquidazione controllata - escussione garanzia L. 662/1996

  • Simone Merlin

    Cerea (VR)
    08/10/2026 15:09

    Liquidazione controllata - escussione garanzia L. 662/1996

    Buongiorno,
    con la presente sono a chiedere un vostro cortese parere in merito alla situazione di seguito rappresentata.
    Sono liquidatore di una procedura di liquidazione controllata, aperta nel giugno 2024 nei confronti di una persona fisica, già titolare di attività d'impresa, successivamente cessata.
    La situazione debitoria comprende, tra gli altri, due finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi della L. 662/1996.
    Il credito complessivamente vantato dall'istituto di credito è stato inizialmente ammesso e inserito nello stato passivo depositato. Contestualmente la banca mi ha comunicato di aver avviato la procedura per l'escussione della garanzia pubblica, precisando tuttavia che, alla data di deposito dello stato passivo, non era ancora intervenuto il pagamento da parte del Fondo di Garanzia – MCC.
    In un momento successivo, l'istituto di credito mi ha comunicato di aver ceduto il proprio credito a una società veicolo (SPV). A seguito delle necessarie verifiche, ho pertanto provveduto all'aggiornamento dello stato passivo, tenendo conto della cessione intervenuta.
    Il giorno successivo al deposito dello stato passivo aggiornato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mi ha notificato a mezzo PEC una cartella di pagamento relativa al recupero delle somme conseguente alla revoca dell'agevolazione ai sensi della L. 662/1996.
    Premesso che un eventuale pagamento diretto da parte del debitore o della procedura in favore dell'Agente della riscossione sembrerebbe porsi in contrasto con il principio della par condicio creditorum e, più in generale, con le regole di funzionamento della procedura concorsuale, si chiede cortesemente se, nella fattispecie descritta, il liquidatore sia tenuto ad attivarsi direttamente nei confronti di MCC, al fine di verificare l'intervenuto pagamento della garanzia e consentire, ove ne ricorrano i presupposti, l'intervento del Fondo nella procedura, con conseguente corretta ripartizione del credito tra la società veicolo cessionaria (SPV) e MCC. La ripartizione assumerebbe rilevanza anche sotto il profilo della natura e del grado dei crediti da considerare nel passivo, posto che, qualora sia intervenuto il pagamento della garanzia da parte di MCC, la quota di credito di sua competenza, originariamente qualificato come chirografario, diventerebbe credito assistito da privilegio generale.
    Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto se il liquidatore debba procedere autonomamente a contattare MCC e richiedere la documentazione attestante l'eventuale escussione della garanzia e l'avvenuto pagamento, da parte del Fondo, dell'importo garantito alla banca, nonché, se necessario, una formale domanda di ammissione al passivo, oppure se li liquidatore deve attendere che sia il creditore ad agire per partecipare al concorso. In quest'ultimo caso si prospetta la possibilità che alla chiusura della procedura (indicativamente nel mese di giugno 2027) il creditore MCC non abbia ancora presentato domanda di ammissione al passivo.
    Ringraziando anticipatamente per la disponibilità e per il cortese riscontro, resto in attesa di un vostro parere.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/10/2026 18:49

      RE: Liquidazione controllata - escussione garanzia L. 662/1996

      A nostro avviso è sufficiente modificare lo stato passivo e comunicarlo ai creditori ammessi.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      Sul tema va premesso che:
      - l'art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a. "allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese";
      - l'art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che:
      a) la "garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
      b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria";
      c) "nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese" (comma 2);
      d) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3);
      e) "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale";
      f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate";
      g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma 4).
      Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che:
      - "nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse " (art. 9, comma 4);
      - "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"; - "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (art. 9, comma 5).
      Un prima affermazione che dunque può compiersi è quella per cui le attività di recupero delle somme erogate nel momento il cui il soggetto finanziatore escute la garanzia si svolgono nelle forme della esecuzione esattoriale e quindi a mezzo del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
      Detto questo, la Corte di cassazione, con la sentenza 13 luglio 2026, n. 25083 ha affermato i seguenti principi di diritto:
      "Il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica"
      "Il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l'onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta"
      "Nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l'atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell'art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l'interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione".
      Dunque, nel caso di specie, può, come detto, procedersi alla rettifica dello stato passivo, comunicandolo ai creditori già ammessi.
      • Silvia Bacci

        Venezia-Mestre (VE)
        12/10/2026 08:33

        RE: RE: Liquidazione controllata - escussione garanzia L. 662/1996

        Buongiorno,
        mi inserisco per chiedere, a mia volta, un parere per un caso simile a quello oggetto del quesito iniziale, ma con una particolarità che mi accingo a spiegare.
        Sono liquidatore di una procedura di LC, nell'ambito della quale un istituto di credito ha inizialmente presentato la propria istanza di ammissione al passivo, chiedendo l'ammissione del suo credito chirografario, assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi della L. 662/1996.
        Per comodità, e dare dei riferimenti numerici semplici, quantifico il credito originario in 10.000,00.
        Successivamente, ma prima che fosse formato il progetto di stato passivo, ha ridotto la pretesa a 2.000,00, avendo dato atto di aver ricevuto da MCC 8.000,00 quale importo da questi garantito.
        Nel ridurre l'importo della pretesa, ha comunque confermato quanto dedotto nell'istanza di insinuazione originaria, ovverosia che essendo il credito garantito da MCC, la stessa potrà insinuarsi in qualunque momento anche in via tardiva e ultratardiva con privilegio speciale ai sensi dell'art. 8 bis DL 3/2015, conv. con L 33/2015.
        Ho quindi formato il progetto di stato passivo, ammettendo in via chirografaria l'istituto bancario per 2.000,00.
        L'istituto interessato non ha svolto alcuna osservazione.
        A mio avviso, avendo la banca ridotto la pretesa originaria ha "penalizzato" MCC (impedendogli la semplice surroga, prevista dall'art. 275 comma 6bis CCII, che richiama espressamente l'art. 230 CCII che disciplina la LG), lasciando a me l'eventuale decisione se ammettere o non ammettere al passivo la somma erogata all'istituto garantito che allo stato - a mio giudizio - non può essere inserita nello stato passivo della procedura, se non per l'ammontare del credito chirografario, attualmente vantato dalla banca, vale a dire 2.000,00.
        A questo punto, prima di formare lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 3, ho alcune perplessità e dubbi, dovuti proprio alla riduzione della pretesa originaria della Banca garantita e del possibile intervento tardivo di MCC.
        Mi chiedo: avendo l'istituto garantito ridotto la pretesa originaria, posso inserire l'ammontare del credito originariamente quantificato pari a 10.000,00, creando però del passivo al momento inesistente?
        In ipotesi di risposta negativa al primo quesito, ne ho un secondo: nell'ipotesi in cui MCC (o più probabilmente AdER) formuli istanza di intervento tardivo, o ultratardivo, chiedendo di essere ammessa in via privilegiata per 8.000,00 quale somma versata all'istituto bancario, posso ammetterla al passivo e modificare lo stato passivo originario, inserendo un credito dapprima inesistente, in considerazione della particolarità del privilegio da cui è assistito ?
        Spero di essere stata chiara nell'esposizione.
        Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione, rimango in attesa di conoscere il vostro parere.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          16/10/2026 11:05

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - escussione garanzia L. 662/1996

          A nostro avviso il fatto che l'istituto garantito abbia ridotto la pretesa originaria, non incide sul diritto di MCC, determinato essenzialmente delle modifiche procedimentali.
          Il punto è stato chiarito dalla Corte di cassazione, con la sentenza 13 luglio 2026, n. 25083 che abbiamo citato nella precedente risposta.
          La corte ha affermato che:
          "Il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica"
          "Il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l'onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta".
          Nel primo caso (cioè in caso di insinuazione) "il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall."
          Nel secondo (cioè in caso di surroga) "invece, l'atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell'art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l'interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione".
          Come si vede, se la banca non si è insinuata (come nel caso di specie) la possibilità di insinuazione è concessa a MCC.