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Concordato minore ed esdebitazione

  • Tania Stefanutto

    Montichiari (BS)
    05/04/2024 14:45

    Concordato minore ed esdebitazione

    Buongiorno in precedenti discussioni era stato indicato che l'art. 278 ccii era applicabile anche al concordato minore ex art. 74 ccii (in particolare il comma 7 con le esclusioni). A mio avviso la norma non fa alcun riferimento al concordato minore, per cui nel caso di specie vengono esdebitati tutti i debiti residui, qualunque sia la natura (ovviamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa e l'esecuzione del concordato).
    E' possibile avere un confronto visto che vi erano delle opinioni diverse proprio in questo forum
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2024 17:37

      RE: Concordato minore ed esdebitazione

      Lei ha ragione nel dire che il alcune risposte abbiamo ritenuto applicabile al concordato minore il comma settimo dell'art. 278 CCII, ma abbiamo già spiegato, in altre occasioni (ad esempio nella risposta del 24.3.2023 al dott. Pieri), che "l'art. 278 non è riferito a al concordato minore, ma abbiamo ritenuto di fare quella forzatura che lei dice (ossia l'estensi9one del comma 7 dell'art. 278) per applicarlo analogicamente alla fattispecie sembrandoci che le due ipotesi previste dal comma settimo dell'art. 278 abbiano carattere generale, non essendovi motivo perché, ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari,, permangano dopo l'esdebitazione (quasi automatica) che segue alla liquidazione giudiziale e permangano invece nel caso di concordato. Si tratta di una interpretazione di carattere sostanzialistico che indubbiamente supera la lettera della legge".
      Non possiamo che ribadire questa soluzione. E' del tutto evidente che l'art. 278 riguarda la esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, come precisa la rubrica della Sezione I del Capo X del Titolo V in cui è contenuta detta norma e che Il concordato minore, raggiunte le maggioranze di legge e ottenuta l'omologa, vincola tutti creditori, senza pregiudicare, come precisa il comma quinto dell'art. 79, i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente stabilito. Questo significa che per il concordato minore, come per quello maggiore, la esdebitazione è implicita per la quota di credito non soddisfatta in quanto tutti i creditori, anche se dissenzienti, sono vincolati alla proposta omologata.
      Se ampliamo il discorso anche ad aspetti sostanziali, ci accorgiamo che non vi è motivo perché le esenzioni dall'esdebitazione di cui al comma 7 dell'art. 278 non debbano operare anche per il concordato minore. Un addentellato alla generalità del principio contenuto in dette esenzioni puo' ricavarsi dal comma 3 dell'art. 278, ove si dice che possono accedere all'esdebitazione , secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1, come a dire (ma sia ben chiaro che anche questa è una interpretazione sostanzialistica) che per la liquidazione giudiziale e per quella controllata sono dettate le norme del presente capo perché in questi casi l'esdebitazione non opera automaticamente quale effetto naturale della procedura scelta, ma poiché dette norme si estendono a tutti i debitori, i principi da esse enucleabili possono essere applicati anche nelle altre procedure.diverse da quelle di cui in rubrica.
      Zucchetti SG srl