Forum SOVRAINDEBITAMENTO

concordato minore

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    27/06/2024 16:02

    concordato minore

    Pongo il seguente quesito
    In qualità di gestore nominato in una pratica di concordato minore in continuità, il preventivo delle competenze del gestore devo calcolarlo considerando le attività e passività dichiarate dal sovraindebitato oppure considerando le attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio.
    Grazie
    Ilaria Totaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/06/2024 18:46

      RE: concordato minore

      Nella determinazione del compenso tra le parti si può tenere conto della previsione dell'art. 16, comma 2, del d.m. 24 settembre 2014 n.202, secondo il quale, quando la procedura di concordato minore non ha carattere liquidatorio "spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma (il comma 1) sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo (oggi concordato minore) o dal piano del consumatore omologati".
      Si fa riferimento al compenso dell'OCC perché è questi che ha diritto al compenso che poi in parte attribuisce al gestore, il quale non può pretendere nulla direttamente dal sovraindebitato.
      Zucchetti SG srl
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        27/06/2024 18:47

        RE: RE: concordato minore

        Nella determinazione del compenso tra le parti si può tenere conto della previsione dell'art. 16, comma 2, del d.m. 24 settembre 2014 n.202, secondo il quale, quando la procedura di concordato minore non ha carattere liquidatorio "spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma (il comma 1) sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo (oggi concordato minore) o dal piano del consumatore omologati".
        Si fa riferimento al compenso dell'OCC perché è questi che ha diritto al compenso che poi in parte attribuisce al gestore, il quale non può pretendere nulla direttamente dal sovraindebitato.
        Zucchetti SG srl