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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Concordato minore
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Giulio Barberini
Stradella (PV)11/10/2024 16:42Concordato minore
Buonasera, per un imprenditore che ha cessato a febbraio 2023 la propria attività risulta inammissibile la presentazione della domanda di concordato minore perché ormai cancellato dal Registro delle Imprese.
Se qualche mese dopo inizia un'altra attività imprenditoriale, può presentare la domanda?
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Zucchetti SG
Vicenza12/10/2024 09:47RE: Concordato minore
Dalla sua domanda si capisce che il soggetto in questione è un imprenditore individuale. Orbene, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che il limite di cui all'ult. comma dell'art. 33 c.c.i.i. non si applichi agli imprenditori individuali. Resi che esce rafforzata dal correttivo del 2024, che ha introdotto nell'art. 33 il comma 1 bis del seguente tenore: "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma" (un anno dalla cessazione
dell'attività del debitore). Questa nuova norma non riguarda direttamente il concordato minore , ma essendo dettata allo scopo di agevolare l'esdebitazione dell'imprenditore individuale che accede alla liquidazione controllata, diventa un ulteriore sostegno alla tesi che esclude per questa categoria di imprenditori l'applicazione dell'ult. comma dell'art. 33 dato che lo scopo di facilitare l'esdebiatazione è maggiormente presente nel concordato minore.
Il suo imprenditore individuale, quindi, non ha la necessità di riaprire una nuova attività per accedere al concordato minore. Ovviamente il problema della chiusura dell'attività e della cancellazione dal registro delle imprese è superato ove l'imprenditore in questione abbia già aperto o sia in procinto di aprire altra attività, e qualora si trovi in condizione di sovraindebitamento può chiedere l', ove accesso al concordato minore (ricorrendo le condizioni di cui all'art. 74), al quale partecipano tutti i creditori sia quelli della precedente attività che quelli derivanti dalla nuova, essendo unico il patrimonio del soggetto che ne risponde.
Zucchetti SG Srl-
Francesco Severi
Modena12/10/2024 14:28RE: RE: Concordato minore
buongiorno.
Prendo spunto da questa discussione per sottoporvi il seguente quesito.
Tizio ha debiti per oltre un milione di euro. Tale passività deriva da passate attività imprenditoriali, come titolare di ditte individuali e socio di varie snc, imprese tutte cancellate da oltre un anno.
Attualmente Tizio seguita ad essere imprenditore operando tramite una s.r.l., in bonis, di cui detiene l'intero capitale.
Si intende proporre domanda di concordato minore (alla luce della giurisprudenza in linea con l'indirizzo del Tribunale di Ancona 10.01.2023) o concordato preventivo.
Si chiede se tale iniziativa è condivisibile-
Zucchetti SG
Vicenza13/10/2024 17:47RE: RE: RE: Concordato minore
Se abbiamo ben capito, Tizio vorrebbe chiedere l'accesso al concordato minore o concordato preventivo in proprio lasciando fuori la srl di cui è socio totalitario che è in bonis. Se è così è chiaramente da escxludere il concordato preventivo, che è riservato agli imprenditori soprasoglia e, nel caso, si presuppone che Tizio, nella veste con cui intende muoversi, non lo sia. Potrebbe, invece, teoricamente accedere al concordato minore sempre come soggetto individuale non imprenditore, per cui non sorge il problema dimensionale dell'impresa e l'entità del debito diventa irrilevante ai fini dell'ammissione.
Dicevamo teoricamente perché Tizio dovrebbe proporre un concordato minore liquidatorio, dato che l'attività di impresa è esercitata dalla srl che dovrebbe restare estranea alla procedura, sicchè, in primo luogo, sarebbero necessarie risorse esterne tali da aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come richiesto dall'art. 74 comma 2, ed inoltre sorgerebbe il problema della quota della srl detenuta da Tizio essendo evidente che, se non la si mette a disposizione dei creditori, questi difficilmente daranno il consenso sufficiente a raggiugere la maggioranza di cui all'art. 79.
In sostanza, se si sceglie questa via, bisogna utilizzare la massima cautela e attenzione nel predisporre la proposta e il piano.
Zucchetti SG srl
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