Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

  • Emanuele Favero

    Parma
    21/12/2024 19:50

    Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

    Se ho capito bene, con le ultime modifiche, l'obbligo di aggiornamento biennale richiesto sia per i Gestori sia per i Curatori/Commissari/etc. è di 18 ore.
    E' possibile capire se i corsi sono equipollenti? Naturalmente tenendo conto delle scadenze biennali diverse.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/01/2025 18:11

      RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

      Gli obblighi formativi dei gestori nominati dall'OCC non sono quelli di cui all'art. 356 c.c.i.i..
      Per i gestori, infatti, la disciplina per l'iscrizione e l'aggiornamento è quella di cui all'art. 5 del DM 202/2014, sebbene il comma secondo dell'art. 356 rimandi ad essa. Peraltro, il d.lgs n. 136/2024, nel riscrivere l'art. 356, ha avvicinato di molto le relative regole, anche se permangono talune differenze.
      Per i curatori, commissari giudiziali e liquidatori il comma secondo dell'art. 356 prevede che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di 40 ore.
      Per il mantenimento dell'iscrizione è inoltre previsto un aggiornamento biennale, che per gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro è di 18 ore (in luogo dei 40 previsti dalla lett. d) del comma 5).
      Anche per coloro che intendono svolgere le funzioni di gestori delle crisi da sovraindebitamento è necessario assolvere alla formazione di cui al medesimo art. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014. Pure in questo caso, per gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili la durata dei corsi è fissata in 40 ore ed è previsto (come fa l'art. 356 c.c.i.i.) l'esonero dall'applicazione della lettera c). Non è invece previsto l'esonero dall'applicazione della lettera d), con la conseguenza che per il mantenimento dell'iscrizione il corso biennale deve essere di 40 ore.
      Dunque, in definitiva:
      sia per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, sia per ricoprire le funzioni di gestori della crisi da sovraindebitamento, avvocati e dottori commercialisti devono svolgere una formazione iniziale di 40 ore;
      viceversa mentre le categorie professionali suddette devono sostenere un aggiornamento biennale di 18 ore per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356, per continuare a svolgere le funzioni di gestori della crisi la durata dell'aggiornamento biennale è di 40 ore, come quella iniziale.
      Infine, solo i programmi dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i. devono essere conformi alle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.
      Possiamo quindi concludere nel senso che i corsi non sono equipollenti.
    • Franco Stefanelli

      Reggio Emilia (RE)
      22/02/2025 18:17

      RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

      Buona sera, mi pare che il CNDCEC, già qualche tempo fa, però abbia sostenuto che la formazione per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del DLgs. n. 14/2019 valga anche ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/14.
      Salvo infatti che mi sia sfuggito qualcosa - cosa che ben può essere - è previsto che i corsi ex art. 4, per valere ai fini dell'iscrizione ex art. 356, debbano soddisfare determinati requisiti (durata di 40 ore, convenzione con Università, seguire le linee guida della SSM), ma nulla è previsto per il caso contrario (cioè che un corso di 40 ore ex art. 356 valga anche per la formazione biennale del gestore della crisi da sovraindebitamento). Cordiali saluti.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        26/02/2025 11:51

        RE: RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

        L'affermazione è parzialmente corretta, e si ricava da quanto abbiamo osservato nella risposta data.
        Infatti, come dicevamo, per continuare a svolgere le funzioni di gestori occorre un aggiornamento biennale di 40 ore, e quindi a questo fine possono essere validi anche i corsi di formazione iniziale di cui all'art. 356, anch'essi di 40 ore, elaborati secondo le linee guida della scuola superiore della magistratura.
        In buona sostanza, i corsi di formazione iniziale ex art. 356 valgono anche per il mantenimento delle funzioni di occ, (a condizione che prevedano, come richiesto dall'art. 4, comma 5 let. b) le seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale) ma non viceversa, perché mentre il corso di aggiornamento biennale necessario per mantenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 è di 18 ore, occorrono corsi di 40 biennale per mantenere il diritto allo svolgimento delle funzioni di gestore della crisi.
        Inoltre, il corso iniziale ex art. 356 deve tenersi secondo le linee guida elaborate dalla SSM, cosa che non è prevista per i corsi iniziali dei gestori.
        • Ivo Morelato

          Bolzano (BZ)
          26/03/2025 11:11

          RE: RE: RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

          Buongiorno, vorrei chiedere con l`occasione cosa deve fare un responsabile di un Organismo OCC quando uno/più gestori non effettuano l`aggiornamento biennale. Ovviamente non potrà conferire loro più alcun incarico. Inoltre per prassi li si ricorda di effettuare il corso di aggiornamento,. A parte questo il responsabile deve considerare di cancellare il gestore dall`elenco se resta inadempiente per un tempo prolungato? Nel DM 202/2014 non sembrerebbe esserci una norma che preveda tale ipotesi. Grazie anticipatamente per il riscontro.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            26/03/2025 18:36

            RE: RE: RE: RE: Aggiornamento professionale biennale - OCC e CCII

            L'aggiornamento biennale è condizione necessaria per mantenere l'iscrizione all'elenco dei gestori per cui, se questa viene meno, è necessario provvedere alla cancellazione e comunicarla al Ministero.