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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
riparto liquidazione del patrimonio- prededuzioni
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Simona Romeo
MILANO10/10/2025 11:52riparto liquidazione del patrimonio- prededuzioni
Devo fare il primo riparto parziale di una procedura di liquidazione del patrimonio aperta nel 2022. Ho tre masse da ripartire: 1. la massa comune dei coniugi ammessi; 2. la massa del marito; 3. la massa della moglie.
All'epoca il compenso dell' advisor del debitore e il compendo OCC sono stati inseriti nella massa n. 1 comune in prededuzione. A seguito dell'introduzione del CCII e del nuovo art 6 e alla luce della prassi del Tribunale di Milano che liquida direttamente l'OCC e alla fine, come devo procedere al riparto? Dovrò rispettare lo stato passivo approvato o il Tribunale di Milano mi chiederà di modificarlo?
Grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
12/10/2025 12:02RE: riparto liquidazione del patrimonio- prededuzioni
A nostro avviso lo stato passivo cristallizza le regole del concorso dei creditori sull'attivo realizzato per cui il compenso dell'OCC non potrà che essere liquidato imputandolo alla massa comune, come da stato passivo. Peraltro, a nostro avviso non si tratta di una imputazione corretta, poiché riteniamo che si sarebbe dovuto procedere considerando la massa complessiva e operando un riparto proporzionale. Ad esempio; se la massa complessiva fosse 100, di cui 60 quella comune, ( 30 per ciascun coniuge), 30 la massa del marito e 10 la massa della moglie, una corretta imputazione delle prededuzioni dovrebbe prevedere il 60% a carico del marito (30 +30) e 40 a carico della moglie (30 + 10). Aggiungiamo, inoltre che nutriamo qualche dubbio sulla prededucibilità del compenso dell'advisor del debitore nella liquidazione controllata, fermo restando che nel caso di specie esso va riconosciuto perché ammesso al passivo quale credito prededucibile. Infatti, a norma dell'art. 6, comma 1 let. a) c.c.i.i. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs 13 settembre 2024, n. 136) godono della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento". Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva che beneficiavano della prededuzione "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tale disposizione però era andata incontro, nella prassi, ad una serie di inconvenienti pratici. Era il caso, ad esempio, del debitore sovraindebitato che avesse presentato al Tribunale, ex art. 268 c.c.i.i., un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. In questa situazione l'art. 270 prevede che con la sentenza di apertura della procedura il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 ovvero scegliendolo tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. In questo caso, a rigore, il credito del liquidatore non avrebbe potuto godere della prededuzione (per quanto al predetto riconoscimento si sarebbe potuti giungere, a nostro avviso, anche per via interpretativa). Altra ipotesi è quella di cui all'art. 76 c.c.i.i., a mente del quale la domanda di concordato minore va presentata dal debitore per il tramite di un OCC, eventualmente sostituito da un professionista (o da una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 c.c.i.i. nominati dal giudice, se nel circondario non vi è un OCC. Anche in questo caso, a rigore, il professionista nominato dal giudice non avrebbe potuto beneficiare della prededuzione. Sulla scorta della constatazione di tali inconvenienti il legislatore del correttivo è intervenuto a chiarire che la prededuzione non spetta per le prestazioni rese "dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", ma per le prestazioni rese "nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza" di questo organismo. Dunque, in definitiva, soltanto i compensi dovuti all'organismo o dal professionista che esercita (in assenza di costui) le relative funzioni godono del privilegio. Che questa interpretazione restrittiva sia da preferirsi si ricava, a nostro avviso, anche dalle successive lettere b) e c) del medesimo art. 6, laddove solo a proposito di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il codice prevede che la prededuzione spetta, più in generale, ai "crediti professionali sorti in funzione" della presentazione della domanda. La distinzione, probabilmente, si giustifica in ragione della maggiore complessità di queste domande e dunque della necessità dell'apporto, come normalmente accade, di plurime professionalità. Questa interpretazione, del resto, è quella che meglio aderisce ai dettami della legge delega (Art. 2, comma 1, lett. l) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155) la quale aveva imposto al legislatore delegato il compito di diminuire il peso dei crediti prededucibili sull'attivo da destinare ai creditori". -
Simona Romeo
MILANO13/10/2025 12:05RE: RE: riparto liquidazione del patrimonio- prededuzioni
Ringrazio per la celere risposta.
In realtà non ho dubbi su quanto oggetto di prededuzioni oggi nella liquidazione controllata, ma su quanto disposto in ambito di liquidazione del patrimonio, con lo stato passivo approvato nel 2022 e con un riparto da effettuare nel 2025 con il mutato quadro normativo.
Quindi da ciò che deduco, dovrei rispettare lo stato passivo ormai cristallizzatosi, salvo diverso ragionamento della sezione ex fallimentare. Corretto?
Sulla proporzione del riparto delle prededuzioni tra le tre masse la condivido e la farò, forse non mi sono spiegata correttamente in quanto nella massa comune della fattispecie concreta i creditori comuni sono solo OCC e advisor.-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/10/2025 10:29RE: RE: RE: riparto liquidazione del patrimonio- prededuzioni
Esatto, lo stato passivo si è cristallizzato, per cui non è possibile determinarsi diversamente.
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