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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
entrate mensili inferiori alle spese
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Pierluigi Lai
Lanusei (OG)06/03/2026 17:53entrate mensili inferiori alle spese
Buon giorno,
da circa 4 anni sono stato nominato ADS dei miei zii, che vivono in casa singola di proprietà e posseggono anche un orto di circa mq. 6.000.
Gli amministrati sono ultra ottantenni sono assistiti a domicilio da 2 collaboratrici domestiche.
Nonostante la pensione e le varie indennità accompagnamento, ritorno a casa plus (solo per 1 persona) e legge 162, le spese rimangono superiori alle entrate di circa €. 500,00 al mese.
Ho tentato da circa 3 anni di mettere in vendita le proprietà, nel corso del tempo si sono alternati 3 Giudici Tutelari, che ad oggi non hanno ancora formalizzato la vendita. Ho presentato le varie perizie giurate, una proposta d'acquisto formulata da un parente diretto tramite studio notarile, ma nonostante tutto non posso procedere con la vendita.
Ho già anticipato una somma di circa €.20.000 per far fronte alle spese.
Il Giudice Tutelare mi ha proposto di mettere gli assistiti in struttura, ma trovo forte resistenza da parte di zio che essendo abbastanza lucido non vuole lasciare la sua abitazione.
Nell'ultima istanza ho riformulato la richiesta di autorizzazione alla vendita o in alternativa che venga emesso da parte del G.T. un procedimento che ne dispone il ricovero in una casa per anziani, ma dubito che prenda una decisione in tempi brevi.
Avete consigli su cos'altro potrei fare? Rivolgermi al Presidente del Tribunale?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
07/03/2026 08:05RE: entrate mensili inferiori alle spese
Partiamo dal dato normativo:
l'art. 411 c.c. comma 1 prevede che "Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.
È quindi chiaro che si applica all'amministratore di sostegno la previsione di cui all'art. 374 c.c., la quale prevede al comma 1 n. 2 che è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento.
Le ragioni di questa autorizzazione sono facilmente spiegabili. Attraverso l'autorizzazione infatti il giudice tutelare può esercitare un controllo sulla gestione patrimoniale posta in essere dall'amministratore di sostegno, al fine di verificare la corrispondenza della stessa agli interessi del beneficiario.
Quindi, l'amministratore di sostegno dovrà presentare al giudice tutelare una istanza con la quale, nel chiedere l'autorizzazione alla vendita, spiegherà le ragioni della convenienza di questa operazione per l'amministrato, indicherà quale destinazione avrà il corrispettivo ricevuto.
All'istanza dovrà essere allegata una perizia giurata da parte di uno stimatore (geometra, ingegnere, architetto), al fine di dimostrare al giudice tutelare la congruità del prezzo. A questo proposito osserviamo che l'istanza di autorizzazione potrebbe dover essere preceduta da una istanza con la quale l'ADS chiede preventivamente al giudice tutelare di essere autorizzato alla nomina di un perito. Ciò è necessario nel caso in cui questa nomina non rientri tra i compiti che l'ADS può esercitare autonomamente, e l'ADS abbia intenzione di far gravare il compenso del perito sul patrimonio dell'amministrato. Se invece l'ADS vuole accollarsi questa spesa (oppure vogliono farlo gli altri coeredi) questa preliminare autorizzazione non è necessaria.
Così ricostruita la cornice di riferimento, siamo dell'avviso per cui nel caso prospettato non ci sono ragioni ostative alla vendita, a condizione che le perizie presentate siano state correttamente eseguite.
Notiamo che i Giudici sono statisticamente restii ad autorizzare le vendite (soprattutto quando l'immobile da alienare ha un certo pregio o valore) perché non sono rari i casi in cui dietro queste operazioni si nascondono abusi.
A nostro avviso, allora, secondo noi per "convincere" il Tribunale si potrebbe chiedere al giudice di nominare un professionista delegato iscritto negli elenchi di cui all'art. 179-ter c.p.c. e di procedere alla vendita secondo le regole delle vendite esecutive, a norma degli art. 569 e seguenti c.p.c.. In questo modo il bene sarebbe venduto "all'asta" con possibilità, per chiunque, di formulare offerte. Si tratta certamente di un procedimento che ha i suoi tempi ma che se ben strutturato garantisce trasparenza.
L'alternativa è quella di impugnare davanti il diniego del giudice a norma dell'art. 739 c.p.c., il quale dispone che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al Tribunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
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