Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ammissione al passivo del Condominio per spese condominiali

  • Sabrina Maccio'

    SAVONA
    20/09/2023 14:11

    ammissione al passivo del Condominio per spese condominiali

    Buongiorno
    sono stata nominata liquidatrice in una procedura di liquidazione controllata ed ho dei dubbi sull'ammissione al passivo del credito del Condominio:
    1. la domanda è stata presentata come istanza e non come ricorso ex art. 201 CCII ed è stato allegato unicamente un verbale di assemblea dove si da atto unicamente dell'ammontare dell'asserito credito e due vecchi decreti ingiuntivi 2010 e 2011, nient'altro.
    2. l'assemblea non ha deliberato l'intervento nella procedura nè il conferimento di alcun incarico all'amministratore in tal senso. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto consentendo all'amministratore, nelle materie che vanno oltre l'ordinaria gestione del condominio, di costituirsi anche senza autorizzazione a condizione che ottenga la successiva ratifica dell'assemblea con effetto sanante, pena l'inammissibilità della costituzione in giudizio, (Cass. Civ. S.U., nn. 18331-18332/2010). L'intervento in una procedura di liquidazione non sembra rientrare in procedimenti per i quali, secondo la conforme giurisprudenza, non è necessaria l'autorizzazione assembleare
    3. nell'istanza si da atto che il debito è stato pagato interamente dagli altri condomini pro-quota, quindi il Condominio vanta ancora un credito che è stato pagato da terzi?
    4. nell'istanza si da atto che dopo due decreti ingiuntivi risalenti al 2010 e 2011 relativi a spese maturate al 2009 e 2011 nulla è stato più fatto, quindi secondo me tali somme sono ormai prescritte.
    Grazie sin d'ora per l'attenzione che vorrete prestare
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/09/2023 20:06

      RE: ammissione al passivo del Condominio per spese condominiali

      Quesito sub 1- Non ci è chiaro se lei fa una questione di forma o di sostanza. Se infatti il condominio ha trasmesso a lei una istanza nel termine fissato dal tribunale da cui si desume la volontà di partecipare al concorso, la denominazione della stessa non ha alcuna rilevanza. Ovviamente diverso è il discorso della fondatezza della domanda, di cui in seguito.
      Quesito sub. 2- La giurisprudenza da lei richiamata è alquanto risalente; più recentemente la Cassazione (Cass. 29/01/2021, n.2127) ha affermato la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio nei limiti consentiti dalla legge senza autorizzazione dell'assemblea ed ha aggiunto che il regolamento di condominio non può richiedere un tale assenso in quanto i poteri conferiti a chi gestisce la compagine deriva direttamente dalla legge e non può, pertanto, soffrire limitazioni. Orbene, dal tenore dell'art. 1131 c.c. e dell'art. 63 disp. att. c..c., si desume chiaramente che tra i compiti che la legge attribuisce all'amministratore vi sono quelli primari di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, di riscossione dei contributi, del compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, ecc.; in particola la citata norma delle disposizioni di attuazione autorizza l'organo rappresentativo, senza bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea, ad ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi, per cui può anche presentare istanza di insinuazione al passivo. In sostanza, anche a voler ragionare in termini di ordinaria e straordinaria amministrazione, alla luce delle norme citate, la riscossione dei contributi, anche in via giudiziaria, è da considerare atto di ordinaria amministrazione, che non richiede l'autorizzazione dell'assemblea, come peraltro espressamente statuito.
      Quesito sub 3- Gli altri condomini hanno pagato anche la quota del debitore inadempiente essendovi tenuti per legge ed ora l'amministratore, in loro rappresentanza, procede al recupero.
      Quesito sub 4- Il credito risalente al 2010 è sicuramente prescritto se da quella data non vi sono stati atti interruttivi. Il termine di prescrizione per il pagamento delle spese condominiali è di 5 anni (art. 2948 c.c.), che decorre dalla data della delibera assembleare di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto. Questi documenti sono idonei a fornire la prova del credito per contributi..
      Zucchetti SG srl