Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione art 14 ter - cancellazione gravami dopo vendita immobile

  • Giulia Massari

    Prato
    05/05/2023 10:58

    liquidazione art 14 ter - cancellazione gravami dopo vendita immobile

    Buongiorno,
    in qualità di liquidatore ho venduto l'abitazione del sovraindebitato sulla quale erano stati precedentemente trascritti il decreto di fissazione di udienza per l'omologa dell'accordo del debitore (accordo che non è stato omologato) e il successivo decreto di apertura della liquidazione art. 14 ter L. 3/2012.
    Mi confermate che si tratta di trascrizioni pregiudizievoli da cancellare ai sensi del'art. 14 novies comme 3 come indicato dal Notaio in atto ?
    Grazie per un riscontro.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2023 19:00

      RE: liquidazione art 14 ter - cancellazione gravami dopo vendita immobile

      Certamente si. Quanto alla cancellazione della trascrizione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012, il comma 3 dell'art. 14 novies espressamente dispone la cancellazione della "trascrizione del decreto di cui all'art. 14 quinquies, co. 1" un quanto segue alla vendita che, avendo natura coattiva, produce effetti purgativi in modo da consentire all'acquirente l'acquisto di un bene libero da pesi. Il principio che giustifica tale provvedimento è alla base anche della cancellazione della prima trascrizione riguardante l'accordo trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 10, che non è stata cancellata nel corso della procedura dell'accordo di ristrutturazione perché non è andata a buon fine e non si è proceduto alla vendita dell'immobile in quella sede.
      Zucchetti Sg srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        26/03/2025 13:53

        RE: RE: liquidazione art 14 ter - cancellazione gravami dopo vendita immobile

        Buongiorno.
        Effettuata dal Liquidatore la trascrizione della sentenza di apertura di Liquidazione Controllata su immobili già oggetto di esecuzione immobiliare, ottenuta, ed esercitata, l'autorizzazione per intervenire nella procedura esecutiva immobiliare per l'assegnazione alla procedura dell'intero ricavato derivante dalla futura vendita all'asta, addivenendosi al trasferimento all'aggiudicatario all'asta dell'immobile, viene richiesta, dal Notaio incaricato del delegato della EI su specifica richieste dell'Istituto di Credito che erogherò il mutuo alla parte aggiudicatari, la cancellazione di "tutte" trascrizioni pregiudizievoli.
        In merito alla cancellazione della trascrizione della sentenza di Liquidazione Controllata , è onere del Liquidatore richiedere al GD della LC tale autorizzazione ? O resta nell'ambito del Giudice delle Esecuzioni ?
        E comunque anche quando, pur concludendosi il trasferimento/vendita, la Liquidazione Controllata deve ancora ricevere dal delegato il ricavato della Esecuzione in cui è intervenuto ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          26/03/2025 17:34

          RE: RE: RE: liquidazione art 14 ter - cancellazione gravami dopo vendita immobile

          La cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli compete al giudice che ha proceduto alla vendita e quindi, nella fattispecie, al giudice dell'esecuzione.