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LIQ CONTROLLATA - credito privilegiato

  • Elena Peruzzini

    Genova
    12/06/2025 17:05

    LIQ CONTROLLATA - credito privilegiato

    Buonasera,
    con riferimento ad una procedura di liquidazione controllata chiedo un dettaglio sulla debitoria e riparto che si compone di crediti privilegiati e chirografi. In particolare, i privilegiati sarebbero generali (ader) e speciali. Quest'ultimo derivante da credito da danni all'immobile locato dal debitore nel 2010, rilasciato nel 2012 ove la proprietà, accortasi dei danni, procede al ripristino. Con sentenza del 2023 viene riconosciuta la cifra.
    L'avvocato della proprietà mi indica diversi crediti come privilegiati:
    - credito da risarcimento dei danni cagionati all'immobile in via privilegiata ex art. 2764 c.c. (privilegio speciale 16°?)
    - interessi legali ex art. 1284 1° comma c.c. maturati dalla cessazione del rapporto di locazione sino a oggi, in via privilegiata ex art. 2764 c.c.;
    - interessi legali ex art. 1284 4° comma c.c. maturati dalla domanda giudiziale (4.04.2022) sino a oggi, in via privilegiata ex art. 2764 c.c.;
    - rimborso dell'imposta della sentenza, privilegio ex art. 56 comma 4° d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, ed ex art. 2758 comma 1° c.c. in via di surroga;
    E' corretto sono tutti privilegi speciali?
    In questo caso, considerando che la differenza tra i privilegiati generali e speciali sarebbe che i primi vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i secondi sul ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia (che non c'è), come dovrei comportarmi nella ripartizione dell'attivo? attribuisco l'attivo secondo il grado dei crediti ma senza prevalenza di quello speciale su quello generale?
    potete suggerirmi il procedimento corretto, grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/06/2025 14:17

      RE: LIQ CONTROLLATA - credito privilegiato

      Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.
      Il privilegio di cui all'art. 2764 è certamente un privilegio speciale (in questo senso anche Cass. 21-06-2012, n. 10387). La specialità del privilegio, (e qui rispondiamo all'ultima richiesta di precisazione) si sostanzia nel fatto che se il bene sul quale il privilegio esiste non viene rinvenuto, quel credito va trattato alla stregua di un chirografo, a meno che non si tratti di un privilegio speciale con collocazione sussidiaria ai sensi dell'art. 2776 c.c.
      Per quanto attiene alla collocazione degli interessi sui crediti assistiti dai privilegi occorre tenere conto del fatto che l'art. 2749, comma 2, c.c. prevede una disciplina peculiare, in quanto il privilegio si estende non solo agli interessi maturati durante l'anno in corso alla data del pignoramento (e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale) ed a quelli dell'annata successiva a quella in corso (benché nella misura dell'interesse legale, come avviene per il pegno), ma anche quelli dell'annata precedente (art. 2749 c.c.).
      L'anno in corso va inteso in senso contrattuale e non solare.
      Quanto al privilegio di cui all'art. 56 del Testo Unico dell'imposta di registro osserviamo che la norma riconosce il privilegio allo Stato, e non a soggetti diversi.
      Negli stessi termini si esprime l'art. 2758, a mente del quale c.c. hanno privilegio "I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito".
      Quanto alla surroga, osserviamo che di essa si occupa il successivo art. 58, a mente del quale "I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria". La surroga, dunque, non è previsto quale istituto generale in favore di tutti coloro che pagano, ma solo in favore di determinati soggetti, individuati nei notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.