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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE ART. 14 TER L. 03/2012

  • Gianluca Canale

    Pescara
    22/06/2020 18:11

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE ART. 14 TER L. 03/2012

    La presente per richiedere un vs parere in merito alla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'immobile costituente l'abitazione principale del debitore disposta dall. art. 54 ter del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni nella legge 27 del 24/04/2020 entrata in vigore il 30/04/2020. In particolare si chiede di conoscere se a vs avviso la suddetta sospensione semestrale sino al 30/10/2020 operi anche per le procedure di liquidazione del patrimonio già dichiarate aperte, che prevedono la vendita dell'abitazione principale del sovraindebitato, e in misura più ampia anche per le procedure fallimentari nelle quali sono da liquidare gli immobili che costituiscono abitazione principale del fallito.
    Grazie
    Gianluca Canale
    • Zucchetti SG

      28/06/2020 08:19

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE ART. 14 TER L. 03/2012

      Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'art. 54-ter, il quale dispone che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
      I primi commenti che hanno avuto ad oggetto questa norma, la cui formulazione normativa ha fatto discutere sotto plurimi versanti, sembrano concordi nel ritenere che si tratta di una sospensione direttamente prevista dalla legge, dunque incasellabile nell'ambito dell'art. 623 c.p.c..; pertanto, essa opera ipso iure, ed il provvedimento del giudice si limita, per così dire, a prenderne atto.
      È chiaro che, il riferimento alla sospensione di "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile" delimita in maniera puntuale il campo di applicazione della disposizione in parola alle sole esecuzioni individuali.
      Essa pertanto, non può spiegare i propri effetti nell'ambito di procedure esecutive diverse.
      Fermo questo assunto, è chiaro che in linea teorica all'applicazione di una disposizione a fattispecie da essa non contemplate potrebbe giungersi per il tramite di un'applicazione analogica della stessa, ma il ricorso all'analogia in questo caso è inibito dalla natura eccezionale della norma (e dunque dal divieto di cui all'art. 14 prel.).
      Del resto, la scelta normativa di circoscrivere alle sole esecuzioni individuali la sospensione in parola ha una sua logica, ed è coerente con la ratio dell'art. 54-ter, quale si ricava dalla lettura complessiva della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
      Invero, scopo della disposizione non sembra tanto quello di tutelare le esigenze abitative del debitore (per fronteggiare le quali si sarebbe potuto intervenire sull'attuazione dell'ordine di liberazione, e più in generale si è intervenuti con l'art. 103, comma 6, il quale prescrive che "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020") quanto piuttosto quello di intervenire sulla garanzia patrimoniale generica, ponendo temporaneamente al riparo dalla vendita l'abitazione principale del debitore, nell'auspicio (evidentemente) che questi possa, nell'arco temporale di sei mesi, trovare le risorse finanziarie per evitarne la liquidazione (accedendo, ad esempio, al beneficio della conversione del pignoramento, concordando con i creditori un piano di rientro che consenta la presentazione di una richiesta congiunta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c., reperendo fonti di finanziamento che gli permettano l'adempimento della obbligazione fatta valere in executivis, così da ottenere dal creditore una dichiarazione di rinuncia all'esecuzione).
      Prova ne sia che secondo la giurisprudenza che si è pronunciata sulla portata del ciato art. 54-ter, l'intervenuta aggiudicazione esclude la possibilità di adottare un provvedimento sospensivo poiché gli effetti dell'aggiudicazione restano fermi, perché insensibili alle sorti della procedura (Tribunale, Santa Maria Capua Vetere, 15 giugno 2020).
      Ed allora, è evidente che una esigenza di questo tipo non si pone in sede fallimentare o di liquidazione del patrimonio, poiché in questo caso il debitore non ha ormai alcuna possibilità di evitare la vendita del cespite, non esistendo nell'ambito di queste procedure istituti analoghi a quelli che abbiamo appena richiamato. Di qui la insussistenza di eventuali profili di legittimità costituzionale della disposizione in parola per irragionevolezza o disparità di trattamento delle diverse categorie di debitori.