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Liquidazione del patrimonio ex l. 3-2012 - soci s.n.c. e s.r.l.

  • Fulvia Ventura

    BOLOGNA
    24/06/2020 11:31

    Liquidazione del patrimonio ex l. 3-2012 - soci s.n.c. e s.r.l.

    Buongiorno,
    sto istruendo, come Gestore OCC, una istanza di liquidazione del patrimonio presentata da due soggetti che erano soci fideiussori di una s.r.l. fallita.
    Uno è socio di una s.n.c. e l'altro di una s.r.l. recentemente costituita, nell'ambito della quale essi svolgono la loro attività lavorativa.
    Oggi vorrebbero esdebitarsi, sostanzialmente per i debiti precedentemente contratti come fideiussori.
    Sul punto, Vi pongo due quesiti:
    1) il socio di s.n.c., che ritengo in astratto ammissibile alla procedura ex l. 3/2012 in base ai più recenti arresti giurisprudenziali, può accedere alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio personale mantenendo attiva la s.n.c.? E, in caso affermativo, i creditori sociali devono essere compresi tra i creditori della procedura? Io propenderei per l'inserimento anche dei creditori sociali, trattandosi di socio illimitatamente responsabile, ma mi domando se tra di essi debbano essere ricompresi anche i titolari di crediti non scaduti e quelli che non hanno ancora azionato il credito (ad esempio come potrebbe accadere per un fornitore ordinario).
    2) quanto al socio di s.r.l. lo stesso vorrebbe escludere la sua quota dalla liquidazione, in quanto la s.r.l. (nella quale è socio al 90%) è l'unica sua fonte di reddito e nell'ambito della stessa è anche amministratore e svolge a tempo pieno la propria attività lavorativa. Essendo la quota di s.r.l. un bene pignorabile, sarei invece dell'opinione di includerla nella procedura. Così facendo però perderebbe la propria fonte di reddito, dalla quale provengono le liquidità da destinare a favore della procedura. Voi cosa ne pensate?
    Grazie per il Vostro riscontro.
    F. Ventura
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/06/2020 19:32

      RE: Liquidazione del patrimonio ex l. 3-2012 - soci s.n.c. e s.r.l.

      Va premesso che nella fattispecie da lei rappresentata le due società non entrano direttamente in discussione in quanto si tratta della procedura di liquidazione del patrimonio di due soci delle rispettive società, per cui si discute della sorte delle quote che ciascun socio possiede.
      Per quanto riguarda il socio della srl, il discorso è più semplice, nel senso che dette quote costituiscono una parte del patrimonio del socio che intende adire le liquidazione del patrimonio, sono commerciabili e pignorabili, per cui dette quote vanno comprese nella liquidazione giudiziale non rientrando in alcuna delle voci di cui al comma sesto dell'art. 14ter, che individua i beni che possono essere esclusi dalla liquidazione.
      Più complessa la situazione del socio che detiene le quote di una snc perché manca una norma del tipo di quella di cui all'art. 2288c.c., che eclude di diritto dalla società il socio dichiarato fallito, con diritto del socio alla liquidazione della quota con le modalità di cui all'art. 2289 c.c..
      E qui si tratta di scegliere come costruire la fattispecie. A nostro avviso alla liquidazione del patrimonio, essendo questa sicuramente una procedura liquidatoria con molti tratti in comune con il fallimento, riteniamo che debba essere applicata la norma civilistica citata per sopperire alla carenza, con la conseguenza che la società dovrebbe liquidare il valore della quota (e il ricavato farebbe parte del patrimonio da liquidare) e poi i restanti soci continuerebbero la società o, se è venuta a mancare la pluralità dei soci, dovrebbero ricostruirla, o sciogliere la società. E' al momento dello scioglimento del rapporto particolare del socio e della valutazione del valore della quota, che sitiene conto delle condizioni, dell'attivo e del passivo della società,e questa ci sembra l'unica via per avitare commistioni tra situazioni personali e societarie.
      Zucchetti SG srl
      • Fulvia Ventura

        BOLOGNA
        29/06/2020 14:09

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex l. 3-2012 - soci s.n.c. e s.r.l.

        Buongiorno,
        grazie per la risposta.
        Io avevo ipotizzato che la quota di s.n.c. potesse essere esclusa dalla procedura di liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter l. n. 3/2012, comma 6, lett. d) in quanto bene impignorabile (art. 2305 c.c., il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore).
        Ma effettivamente l'applicazione analogica dell'art. 2288 c.c. sembra più aderente ad un'ottica concorsuale.
        Seguendo questa soluzione, tuttavia, nasce una ulteriore questione legata al fatto che il lavoro che il sovraindebitato svolge all'interno della s.n.c è la sua unica fonte di reddito (oltre ad essere attualmente unico socio).
        Pertanto, liquidando la quota, il sovraindebitato non avrebbe alcun reddito da mettere a disposizione della procedura (rischiando così di non potervi accedere) e, inoltre, rimarrebbe senza occupazione, con prevedibili conseguenze negative sulla successiva esdebitazione.
        Tale soluzione, a mio avviso, rischierebbe di essere discriminatoria rispetto alla situazione del lavoratore dipendente, che può accedere alla procedura destinando alla stessa solo parte del proprio stipendio.
        Grazie per l'attenzione
        F. Ventura
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/06/2020 20:33

          RE: RE: RE: Liquidazione del patrimonio ex l. 3-2012 - soci s.n.c. e s.r.l.

          Se si accetta la tesi dell'applicazione dell'art. 2288 c.c., la esclusione di diritto dalla partecipazione sociale è di diritto e quindi inevitabile, tuttavia l'esclusione del socio non esclude la continuazione del rapporto di lavoro, se le condizioni della società lo consentono. Molto dipende in questi casi dai rapporti che intercorrono con gli altri soci e se comunemente si vuole trovare una soluzione.
          Zucchetti SG Srl