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cessione quinto e Liquidazione Controllata

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    15/01/2024 09:26

    cessione quinto e Liquidazione Controllata

    Si chiede conferma che, a seguito dell'apertura della Liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio/pensione o se la cessione del quinto sia opponibile alla procedura (e quindi efficace) per un certo periodo di tempo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2024 19:41

      RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

      La trattenuta sullo stipendio è conseguente alla cessione del credito stipendiale, nei limiti del quinto, avvenuta anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento, a garanzia del pagamento del credito del finanziatore, sicche costui, quando fa valere il credito per cessione del quinto aziona il credito del dipendente che gli è stato ceduto man mano che questo viene ad esistenza.
      Si può equiparare questa situazione alla cessione di un credito futuro, per i quali il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, come nel caso di sopravvenuto fallimento del cedente di credito futuro, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, così nella liquidazione controllata- che egualmente vincola l'intero patrimonio pignorabile del debitore al soddisfacimento dei creditori con trasferimento della disponibilità dei beni al liquidatore e spiega i propri effetti nei riguardi dei creditori anteriori all'apertura del procedimento (i creditori concorsuali, che non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari né costituire nuove cause legittime di prelazione- non è opponibile alla massa dei creditori la cessione dei crediti venuti ad esistenza dopo l'apertura della procedura. Questa cristtallizzazione del patrimonio del debiotre consente di impedire al terzo datore di lavoro di continuare a versare direttamente al cessionario la quota del quinto dello stipendio dovuto al dipendente dopo l'apertura della liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl
    • Elena Negri

      Vigevano (PV)
      08/04/2024 15:13

      RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

      Buongiorno
      mi inserisco nella discussione in quanto mi trovo, in qualità di liquidatore, a gestire una procedura in cui tra la data di deposito in tribunale del ricorso del sovraindebitato e la data di emissione della sentenza di apertura, il debitore ha cessato il rapporto di lavoro con il precedente datore maturando quindi un credito per TFR, incassato dalla procedura.
      Avendo in corso un finanziamento a fronte di cessione del quinto con vincolo del TFR, la finanziaria (senza citare il TFR) si insinua al passivo chiedendo l'ammissione del credito residuo al privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c.
      Considerato che il TFR è divenuto esigibile con la cessazione del rapporto di lavoro (quindi prima della sentenza di apertura), mi chiedevo se fosse corretta l'ammissione al privilegio.
      Ringrazio in anticipo per la collaborazione
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/04/2024 18:01

        RE: RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

        Il privilegio richiesto, certamente quello di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., che è di carattere generale, discende dal fatto che la Finanziaria fa valere il credito ceduto dal dipendente, compreso quello per TFR che, con la cessazione del rapporto di lavoro prima della apertura della procedura, è diventato liquido ed esigibile. Poiché, a norma dell'art. 1263 c.c., i crediti ceduti si trasferiscono al cessionario con i loro privilegi che li assistono, la Finanziaria cessionaria può far valere lo stesso privilegio che avrebbe potuto far valere il dipendente.
        Zucchetti SG srl
        • Elena Negri

          Vigevano (PV)
          09/04/2024 10:03

          RE: RE: RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

          Ringrazio per la risposta.
          Non riesco però a capire come si applichi al caso di specie l'art. 1263 c.c. in quanto norma invocabile solo nei confronti del debitore ceduto- datore di lavoro ipoteticamente inadempiente per stipendi maturati prima dell'apertura della liquidazione.
          Nella casistica citata, dove il TFR del lavoratore sovraindebitato è divenuto esigibile prima della sentenza di apertura della procedura, la finanziaria non avrebbe titolo per avanzare domanda di restituzione del TFR (ante apertura della procedura) non incassato piuttosto che chiedere l'ammissione al privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c.?
          Ringrazio per la risposta
          Cordiali saluti

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/04/2024 20:12

            RE: RE: RE: RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

            Noi abbiamo capito che il sovraindebitato ha cessato il rapporto di lavoro prima dell'apertura della liquidazione controllata e il TFR è stato incassato dalla procedura. Se le cose stanno così, la Finanziaria fa valere nei confronti della procedura il credito che gli è stato ceduto, compreso quello per TFF, che è diventato liquido ed esigibile prima dell'apertura della procedura, per cui aziona il credito che gli è stato ceduto.
            Lo avrebbe fatto valere nei confronti del datore di lavoro se questi non avesse già corrisposto il TFR, e potrebbe ancora farlo sostenendo che il datore di lavoro ha pagato male al suo creditore invece che al cessionario del credito, ma una tale domanda innescherebbe una azione di ripetizione di indebito del datore verso la procedura. In questo scenario ci è parso semplificare ammettendo la richiesta della Finanziaria al passivo della procedura, che ha incassato il TFR, con il privilegio richiesto.
            Zucchetti SG srl
    • Enrico Pecchia

      Piombino (LI)
      02/05/2024 17:01

      RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

      Confermato che la trattenuta del quinto dello stipendio (anteriore all'apertura della procedura) non è opponibile alla liquidazione controllata, la finanziaria richiede di essere ammessa al passivo della procedura in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 in quanto la cessione del quinto dello stipendio aveva ad oggetto gli stipendi e il TFR.
      Tenuto conto di quanto risposto alla domanda precedente, la richiesta del credito in privilegio non può essere accettata e retrocessa a chirografo.
      E' corretta questa interpretazione?
      grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/05/2024 08:11

        RE: RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

        Non esattamente. In primo luogo va accertato se il rapporto di lavoro del sovraindebitato continua o, come pare di capire, è cessato; solo in questo secondo caso, infatti, è maturato il diritto al TFR e, se il datore di lavoro non ha ancora pagato il TFR, la Finanziaria non può effettuare un pignoramento presso terzi (il datore di lavoro) per ottenere il pagamento del suo credito per il divieto di cui all'art. 150, richiamato dall'art. 270 comma 5, per cui il datore di lavoro deve versare il TFR alla procedura, nei limiti indicati dal giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), e la Finanziaria deve insinuarsi al passivo. In questa insinuazione, che la Finanziaria ha effettuato, essa fa valere il credito per TFR del dipendente che le era stato ceduto e che è diventato attuale con la cessazione del rapporto di lavoro; pertanto come quel credito era dalla Finanziaria azionabile nei confronti del datore di lavoro con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., così lo è nei confronti della procedura.
        Zucchetti SG srl
    • Enrico Pecchia

      Piombino (LI)
      06/05/2024 08:45

      RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

      Buongiorno,
      nella realtà il rapporto di lavoro non è ancora cessato e quindi il credito per tfr non è ancora maturato.
      Mi sento di ammettere al passivo della procedura il credito della finanziaria in chirografo, e non ex 2751 bis n.1, in quanto appunto il credito non è ancora maturato.
      concordate?
      grazie della collaborazione

      Enrico Pecchia
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/05/2024 19:58

        RE: RE: cessione quinto e Liquidazione Controllata

        Si perché in questo caso la Finanziaria non fa valere il credito per TFR ceduto, e non ancora maturato, ma il credito per la restituzione del finanziamento di natura chirografaria.
        Zucchetti SG srl