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Liquidazione controllata - perizia per vendita immobile - secretazione

  • Antonio Nieddu

    Sassari
    25/05/2026 16:33

    Liquidazione controllata - perizia per vendita immobile - secretazione

    In una procedura di liquidazione controllata si è arrivati alla fase di predisposizione della vendita dell'immobile (tramite delegato alla vendita).
    A questo scopo è stata predisposta la perizia di valutazione.
    La domanda è questa: la perizia di valutazione può essere consegnata al debitore (o ad altri interessati, nel caso la moglie del debitore, la quale ha dato fideiussione), prima che essa venga resa pubblica tramite il PVP?
    Oppure, la perizia va tenuta riservata, sino all'inizio delle operazioni di vendita?
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      28/05/2026 07:36

      RE: Liquidazione controllata - perizia per vendita immobile - secretazione

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava partendo dalla lettura dell'art 275 comma 2 c.c.i.i., il quale prescrive che "Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili". Questo significa che alla liquidazione controllata si applica l'art. 216 c.c.i.i., che a sua volta così dispone al comma 1: "I beni acquisiti all'attivo della procedura sono sti- mati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche" (la norma aggiunge anche che "quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile").
      Orbene, poiché l'elaborato peritale, prima di essere oggetto di pubblicazione, affluisce nel fascicolo della procedura, al quale il debitore ha evidentemente accesso (potendosi applicare alla liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 199 c.c.i.i., che riconosce al debitore il diritto di accedere al fascicolo, di prendere visione e di estrarne gli atti), non vediamo motivi di riservatezza ostativi alla possibilità di consegnare una copia della perizia al debitore.