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Iscrizione a ruolo crediti erariali successivi all'omologa di concordato

  • Raffaele Pietrangelo

    PESCARA
    08/04/2021 19:23

    Iscrizione a ruolo crediti erariali successivi all'omologa di concordato

    Si chiede il parere sulla seguente interpretazione da parte dell'Ente impositore che iscrive i crediti accertati e iscritti antecedenti all'omologa nell'elenco creditori del concordato.
    Ad una società ammessa nel 2018 alla procedura di concordato preventivo, a seguito di dichiarazione di crediti erariali e riconosciuti in testa all'ente impositore (Agenzia delle Entrate e INPS), l'Agente della Riscossione successivamente alla data di omologa della procedura 20.04.2018 iscrive a ruolo i crediti tributari commisurati ai periodi di imposta antecedenti alla iscrizione della procedura concordataria, anche se accertati e iscritti dall'ente impositore nell'elenco creditori del concordato. La funzione del ruolo e della cartella di pagamento - atto prodromico all'azione esattoriale - si ritiene che viene a ridimensionarsi in ambito di concordato a motivo del ricordato divieto delle azioni individuali ex art. 168 comma 1 L.F. Per effetto del combinato disposto degli artt. 90 D.P.R. n. 602/1973 e 33 D. Lgs n. 112/1999 qualora il contribuente acceda al concordato preventivo si ritiene che l'ente impositore non può iscrivere a ruolo ed emettere cartella di pagamento dei crediti fiscali già iscritti nell'elenco dei creditori poiché sotto un profilo della legalità sostanziale, l'emissione del ruolo e della cartella esattoriale (atto munito di esecutività ex legge per effetto dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973) appare attività non adeguata né proporzionata ai fini della partecipazione erariale al concorso, non potendo espletare la propria funzione di atto funzionale finché il concordato non sia andato a buon fine, si ritiene che per la fase fisiologica della procedura l'Agente della Riscossione non sia tenuto a iscrivere nell'elenco creditori della procedura né il ruolo né la cartella emessa successivamente all'omologa.