Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

  • Lorenzo Pieroni

    Cesenatico (FC)
    19/04/2024 15:08

    Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

    Buongiorno,
    Porgo il seguente quesito: una famiglia ha acquistato un'immobile nel 2000, successicamente ha costituito un fondo patrimoniale. Nel 2008 lo hanno rinegoziato in rate semestrali fino al 2048 (questo lascia dei dubbi sulla regolare operatività della banca). Oggi, lei disoccupata (in età pensionabile), lui pensionato con il minimo e svolge dei lavoretti saltuari per arrotondare. Hanno 5 figli. Non riescono più a pagare le rate del mutuo, vorrebbero accedere alla liquidazione del patrimonio. In tal caso l'immobile, sui chi c'è ipoteca, ma ripeto è all'interno del fondo patrimoniale, è soggetto alla liquidazione? A mio avviso rientra nei beni impignorabili e pertanto non andrà liquidato. In tal caso possono accedere all'esdebitazione non avendo null altro da offrire?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2024 19:39

      RE: Liquidazione del patrimonio familiare con fondo patrimoniale

      Il fondo patrimoniale si sostanzia in un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, per cui la sua creazione consente a tali beni di essere sottratti alla generica garanzia patrimoniale di cui all' art. 2740 c.c. L'atto di costituzione del fondo patrimoniale si configura come atto a titolo gratuito che incide in modo riduttivo sulla garanzia legislativamente prevista dei creditori, in quanto si attribuisce un vantaggio patrimoniale in assenza di alcuna contropartita, di modo che, secondo quanto più volte affermato dalla Cassazione con riferimento al fallimento di uno o entrambi i coniugi costituenti il fondo, in presenza di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto, il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 25 n. 2 l.f. l'acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ma l'atto costitutivo è soggetto a revocatoria ai sensi degli artt. 64 e segg. l. fall., se ricorrono i presupposti delle varie azioni di inefficacia (Tra le ult. Cass. n. 18164/2023; Cass. n. 2904/2021). Ovviamente detto atto è soggetto anche alla azione revocatoria ordinaria- al di fuori come in caso di fallimento attraverso l'art. 66 l. fall., ora art. 165 CCII, ri correndone i requisiti du cui all'art. 2901 c.c. per la quale, come precisato dalla Cassazione (Cass. n. 9192/2021) in tema di revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale, è necessario che l'atto oggetto di revoca comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad "alterare in senso peggiorativo" la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito.
      Nella specie, considerato che il fondo patrimoniale è stato costituito sicuramente non successivamente al 2008, è chiaro che non sono esercitabili né l'azione revocatoria ordinaria né quella fallimentare (che ovviamente richiederebbe l'apertura della liquidazione giudiziale), per cui i beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo destinati a far fronte ai bisogni della famigli, sono inattaccabili dai creditori per contratti per scopi diversi.
      Di conseguenza nella prospettata liquidazione controllata di uno o entrambi i coniugi i beni inseriti nel fondo patrimoniale resterebbe estranei alla procedura. A questo punto, però, poiché lei dice che i coniugi non hanno nulla da offrire (al di fuori dei beni del fondo) piuttosto che pensare ad accedere alla liquidazione controllata, si potrebbe tentare la esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all'art. 283. Non ci risulta sia stata mai esaminata la possibilità del ricorso a tale "procedura" in presenza di beni destinati ad un fondo patrimoniale, ma, a nostro avviso, ne potrebbero ricorrere i presupposti anche in tal caso, tanto più che i beni del fondo sono tutti ipotecati a garanzia di un creditore per cui degli stessi non potrebbero giovarsi gli altri creditori.
      Zucchetti SG srl