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casellario giudiziale con presenza provvedimenti per violazioni penali

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    15/02/2026 15:28

    casellario giudiziale con presenza provvedimenti per violazioni penali

    Si chiede se la presenza di provvedimenti per violazioni penali a seguito di consultazione del casellario giudiziale possa essere di ostacolo all'apertura di una liquidazione giudiziale, se sì, se genericamente per qualsiasi reato o per quali specifici reati; se questo non fosse ostacolo all'apertura della procedura di LC, si chiede quali siano i reati di cui all'art. 280 comma 1 lettera a) "delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione" per i quali non può essere concessa al termine l'esdebitazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/02/2026 16:06

      RE: casellario giudiziale con presenza provvedimenti per violazioni penali

      Rispondiamo alla domanda osservando preliminarmente che secondo taluna giurisprudenza (Tribunale di Larino, 2 dicembre 2025) a prescindere dalle condizioni di esdebitazione, anche per accedere alla liquidaizone controllata occorre superare un vaglio di meritevolezza, nel senso che "All'esito delle modifiche apportate all'art. 269 CCII dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, quando la richiesta di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore, il Tribunale deve verificare, in sede di accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni".
      Quanto ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, si tratta dei delitti di cui agli artt. da 499, 517-quater c.p..
      Più generico è il riferimento ai delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, per i quali occorre valutare, caso per caso, se essi sono stati compiuti nell'esercizio dell'attività di impresa. Ad esempio, se un reato di falso è stato compiuto nell'esercizio dell'attività d'impresa, di esso si dovrà certamente tenere conto.
      Precisiamo che la condanna per questi reati non è di per sé ostativa all'apertura della procedura, ma se questa fosse chiesta in proprio dal debitore e la commissione di tali reati avesse determinato l'indebitamento o testimoniasse che il debitore non è stato diligente nell'assumere le proprie obbligazioni difetterebbe quel requisito di meritevolezza che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, è ostativa all'esdebitazione.