Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio - crediti da lavoro

  • Elena De Iuliis

    verona
    17/03/2021 21:58

    Liquidazione del patrimonio - crediti da lavoro

    Buonasera, cortesemente Vorrei il Vostro parere in ordine a quanto segue:
    il debitore ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio percepirà un pagamento a breve da un fallimento (quale lavoratore ammesso al passivo ex art. 2751 bis).
    Il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio prevede la corresponsione di una quota mensile della retribuzione del debitore (stabilendo il limite mensile che risulta escluso dalla liquidazione).
    L'importo che verrà erogato dal fallimento, trattandosi di crediti da lavoro, può andare integralmente a favore della procedura o anche in questo caso dovrebbe prendersi in considerazione il solo importo eccedente il limite mensile di retribuzione fissato nel decreto di apertura? Di fatto si tratta di una somma ulteriore rispetto a quanto è stabilito essere necessario su base mensile al mantenimento del debitore, quindi a mio parere potrebbe andare integralmente alla procedura.
    Vi ringrazio.
    ED
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2021 20:09

      RE: Liquidazione del patrimonio - crediti da lavoro

      Benchè i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda entrano a far parte del patrimonio della liquidazione (art. 14 undecies l. n. 3 del 2012), , questa regola, a nostro avviso non opera in pieno per i crediti da lavoro. Invero, a norma della lett. b) del comma 6, art. 14ter, "gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività" non sono compresi nella liquidazione "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".
      Questa disposizione fa chiaramente riferimento ai crediti da lavoro correnti, per cui è legittimo il dubbio se sia applicabile anche agli arretrati di crediti di lavoro.
      A nostro avviso non lo è proprio perché si tratta di arretrati per i quali non vige la stessa ratio che sta alla base della norma citata, per cui, avendo questi natura comunque lavorativa dovrebbero essere esclusi dalla liquidazione; tuttavia tali arretrati hanno determinato un incremento delle condizioni economiche del sovraindebitato (ovviamente bisogna in concreto valutarne l'entità) di cui il giudice non aveva tenuto conto al momento della determinazione della quota di stipendio o pensione a lui spettante, per cui ora può fare una nuova valutazione modificando la quota dello stipendio corrente lasciato al debitore in considerazione della sua mutata condizione.
      Zucchetti Sg srl