Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

  • Andrea Denti

    Rovigo
    09/05/2023 10:10

    ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

    Trattasi di un credito derivante da una precedente procedura di accordo della composizione della crisi, in cui il facente funzioni dell'occ, dopo aver presentato la relazione particolareggiata ha chiesto la liquidazione del compenso dal Tribunale che è avvenuta da parte del gIudice ex art 15 comma 9 legge 3/2012.
    Il ricorrente ha rinunciato all'accordo pertanto la procedura non si è mai conclusa.
    Ora, nella predisposizione dello stato passivo nella nuova liquidazione del patrimonio art. 14 septies legge 3/2012, ho ammesso il credito secondo privilegio professionale artr 2751 bis nr. 2 c.c., mentre il creditore mi ha osservato che il credito va in prededuzione, in quanto compenso dell'occ.
    Come mi devo comportare?


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/05/2023 19:24

      RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

      Ed ha ragione il creditore in quanto la lett. a) del primo comma dell'art. 6 CCII attribuisce la prededuzione ai "crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", senza porre la condizione- presente nelle due lettere successive, che la procedura sia stata aperta o abbia avuto buon fine. Il
      Quello che lei chiama "il facente funzione dell'OCC" è il gestore della cisi indicato dall'OCC, per cui trattasi appunto del compenso dell'OCC, che poi dividerà tale compenso col gestore secondo accordi interni o, in mancanza secondo il relativo decreto ministeriale..
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Denti

        Rovigo
        09/05/2023 20:15

        RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

        Tale articolo 6 CCII è quindi applicabile anche alla "vecchia procedura " da legge 3/2012?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/05/2023 19:11

          RE: RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

          No, subissati da domande relative al nuovo codice, abbiamo erroneamente ritenuto che anche quella da lei proposta fosse assoggettata al CCII, nel mentre, guardando bene, sia la procedura di composizione della crisi che quella di liquidazione del patrimonio sono state aperte nel vigore della legge n. 3 del 2012.
          Tuttavia la conclusione cui siamo pervenuti non cambia in quanto, da un lato, l'art. 13, co. 4-bis, di tale legge accorda la prededuzione ai "crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione" e, dall'altro, l'art. 14-duodecies, co. 2, relativo alla liquidazione patrimoniale, dispone che "i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con precedenza rispetto agli altri…".
          In sostanza, qualunque disciplina si applichi, la vecchia o la nuova, al creditore in questione deve riconoscere la collocazione in prededuzione.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Muzzonigro

            ANCONA
            19/12/2023 15:22

            RE: RE: RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

            Spett.le Zuchetti
            grazie per i vostri importanti spunti e interventi.
            Con la presente sono a chiedere un chiarimento sulla prescrizione del credito vantato dal Gestore / Occ essendo quest'ultimo il creditore principale e dovendo lui stesso presentare l'intervento al passivo della liquidazione.
            Grazie ancora e Buon lavoro
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/12/2023 20:20

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

              Questione nuova. Siamo portati a richiamare l'art. 2956, co. 1 n. 2, che prevede la prescrizione presuntiva triennale, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, del credito da compenso del professionista per l'opera prestata, perché l'attività del gestore è una attività di natura professionale. Peraltro, dopo l'ultimo intervento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 29/08/2023, n.25442) sono venute meno le perplessità all'operatività delle prescrizioni presuntive nel fallimento, ed ora nella liquidazione giudiziale, in sede di accertamento del passivo. Con la stessa decisione, tuttavia, le Sezioni unite hanno dato un chiaro segnale ai curatori a non sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto qualora "sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento".
              Se non si accetta la tesi della prescrizione presuntiva, opera la prescrizione estintiva ordinaria, che è di dieci anni.
              Zucchetti SG srl
      • Isabella Grassi

        Parma
        07/07/2023 09:13

        RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

        cosa intende per "in mancanza secondo il relativo decreto ministeriale"?
        A quale decreto vi riferite?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/07/2023 19:35

          RE: RE: RE: ammissione in prededuzione compenso precedente facenti funzioni OCC

          Al d.m. 24 settembre 2014 n.202 riguardante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e i criteri di liquidazione dei compensi, al gestore della crisi.
          Zucchetti SG Srl