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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Esdebitazione a seguito omologa concordato minore
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Pietro Galli
Lecco07/11/2022 11:24Esdebitazione a seguito omologa concordato minore
Buongiorno,
il nuovo CCII non prevede che, a seguito dell'omologa e dell'adempimento del concordato minore, l'esdebitazione del ricorrente operi di diritto; come invece stabilisce l'art. 282 per le procedure di liquidazione controllata.
Non vi è ragione di dibitare che, con l'omologa del piano, si verifichi l'esdebitazione di diritto del soggetto sovraindebitato.
Vorrei comunque chiedere un vostro parere in merito; anche per quanto rigurada l'estensione dell'esdebitazione al socio illimitatamente responsabile a seguito omologa del concordato minore di società di persone.
Grazie dell'attenzione.
Cordiali saluti
Dott. Pietro Galli-
Zucchetti SG
Vicenza08/11/2022 18:44RE: Esdebitazione a seguito omologa concordato minore
Il concordato minore, come quello maggiore, raggiunte le maggioranze di legge e ottenuta l'omologa, vincola tutti creditori, senza pregiudicare, come precisa il comma quinto dell'art. 79, i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente stabilito. Pertanto è implicito nel concordato minore l'esdebitazione per la quota di credito non soddisfatta in quanto tutti i creditori, anche se dissenzienti, sono vincolati alla proposta omologata.
Nella liquidazione controllata era necessario intervenire perchè questa è una procedura liquidatoria assimilabile alla liquidazione giudiziale che di per sé non determina l'esdebitazione, tanto che la legge n. 3 del 2012 richiedeva per la concessione una apposita istanza del debitore, come l'art. 142 l. fall. per il fallito; poiché il nuovo legislatore ha inteso modificare questo meccanismo rendendo automatica l'esdebitazione anche in questa procedura è dovuto intervenire disponendo, con l'art. 282 che l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura.
Quanto all'estensione dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili della società ammessa al concordato minore, il comma quarto dell'art. 79, prevedendo espressamente che il concordato minore produce i suoi effetti anche per tale categoria di soci, ha automaticamente esteso anche a costoro la esdebitazione.
Zucchetti Sg srl-
Stefano Carlo Benetti Serravesi
BRESCIA15/11/2024 10:42RE: RE: Esdebitazione a seguito omologa concordato minore
A fronte del correttivo del CCII, ritenete che con l'omologa del concordato minore possano venir esdebitati anche "... le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti", di cui all'art. 278 VI c. lett. b) CCII, laddove in particolare il consenso del creditore (Agenzia Entrate-riscossione) alla proposta di concordato derivi dall'applicazione del cram down? -
Zucchetti SG
Vicenza17/11/2024 12:41RE: RE: RE: Esdebitazione a seguito omologa concordato minore
Dal comma 1 dell'art. 278 c.c.i.i. si ricava che la disciplina sulla esdebitazione che viene dettata riguarda le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata. La norma non fa riferimento alle procedure di ristrutturazione dei debiti, anche se derivanti da svraindebitamento, come il concordato minore, in quanto in queste procedure la esdebitazione è connaturata alla procedura stessa; se infatti un concordato, maggiore o minore, una volta omologa, to è vincolante per tutti i creditori, ne discende che i debiti non soddisfatti sono in seguito inesigibili, ameno che il concordato non venga risolto. Il fatto poi che il consenso di un creditore sia stato spontaneo o desunto o frutto di cram down è del tutto irrilevante ai fini della esdebitazione perché, come detto, ciò che conta è che la proposta del debitore sia stata omologata e non interessa come sia stata approvata per pervenire all'omologa.
Zucchetti SG Srl
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