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Liquidazione patrimonio - iscrizione ipotecaria

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    29/03/2020 15:21

    Liquidazione patrimonio - iscrizione ipotecaria

    Buongiorno,
    società con conto corrente in negativo di euro 150.000. La banca ha un vaglia cambiario insoluto emesso dalla società e firmato per avallo dai 3 soci.
    La società fallisce. A seguito di Decreto ingiuntivo viene trascritta ipoteca su 2 beni immobili di un socio derivante da "capitale 150.000" ""Totale: 100.000" Nelle note dell'ipoteca viene precisato che la presente iscrizione viene eseguita per il minor importo di euro 100.000 in sola linea capitale.
    Il socio sui cui beni è stata trascritta l'ipoteca vende privatamente uno dei beni immobili con ricavato di euro 20.000. La banca acconsente alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sui beni a fronte dell'incasso di euro 20.000.
    Il socio decide di presentare la liquidazione del patrimonio.
    La banca per questo credito che importo può richiedere in via ipotecaria?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/03/2020 19:51

      RE: Liquidazione patrimonio - iscrizione ipotecaria

      Il secondo comma dell'art. 2809 c.c. dispone che l'ipoteca "è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte".
      Questo principio della indivisibilità sta a significare che, se l'ipoteca grava su una pluralità di beni, il creditore può soddisfarsi su uno qualsiasi di questi, a sua scelta insindacabile, senza che egli sia costretto a soddisfarsi proporzionalmente sui singoli beni. Mentre, se l'ipoteca grava su un solo bene, il vincolo si estende in ogni sua parte e per l'intero ammontare del credito, pur se, dopo l'iscrizione, esso venga diviso (per alienazione parziale o per divisione, per atto sia inter vivos, che mortis causa).
      Questa è, in estrema sintesi, la indivisibilità oggettiva, di cui parla la norma, ma il principio è stato esteso anche al profilo soggettivo del credito, nel senso che l'ipoteca non si riduce automaticamente, in ipotesi di eventi (quali adempimenti parziali, ecc.) suscettibili di incidere sull'ammontare del credito garantito; ossia se un creditore ipotecario viene pagato parzialmente, il suo credito si riduce dell'acconto ricevuto, ma questo residuo credito rimane garantito dalla originaria ipoteca sui beni su cui gravava, salvo liberazione di un bene o riduzione dell'ipoteca.
      Nel caso di specie il creditore ipotecario di 100.000 ha ipoteca su due beni; almeno questo è il credito garantito in via ipotecaria secondo quanto emerge dalla iscrizione, salvo poi ad intendere il significato dell'espressione "in sola linea capèitale", se si vuol dire che non decorrono interessi o l'importo di 100.000 rappresenta il limite dell'ipoteca presa per il solo capitale, poù interessi. Questa è questione su cui non abbiamo sufficienti elementi per intervenire; possiamo solo dire che, se non vi è alcun riferimento agli interessi, dovrebbe ritenersi che il limite massimo del credito garantito da ipoteca dell'ipoteca è quello di 100.000.
      Orbene se il creditore ipotecario ricevesse 20.000 dal debitore o da un terzo il suoi credito si ridurrebbe ad 80.000, ma sarebbe egualmente garantito dall'ipoteca sui due immobili-, anche se uno viene venduto, dato il diritto di seguito che accompagna le garanzie reali- fino al limite di 100.000; sennonchè nel suo caso, il creditore, come lei ricorda, "acconsente alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sui beni a fronte dell'incasso di euro 20.000", di modo che il credito si riduce ad 80.000 e, data la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile venduto, la garanzia ipotecaria si concentra sull'altro immobile sempre fino al limite di 100.000, a meno che non si provveda alla riduzione di tale importo.
      Questi, quindi, sono l'importo e la garanzia che il creditore può vantare nella liquidazione del patrimonio.
      Zucchetti Sg srl che