Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Udienza esdebitazione dopo chiusura liquidazione

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    11/10/2024 09:31

    Udienza esdebitazione dopo chiusura liquidazione

    In una procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter aperta nel nel 2019 e conclusasi nel 2024 il legale del debitore ha depositato istanza di esdebitazione.
    Il Giudice ha richiesto al gestore della crisi circa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'esdebitazione e onerato lo stesso di dare comunicazione ai creditori insoddisfatti della presentazione dell'istanza.
    Eseguita nei termini a cura del già Liquidatore la comunicazione ai creditori, una volta riferito al GD entro i 15 gg prima dell'udienza in merito alla sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio dell'esdebitazione, il Liquidatore ha obbligo o facoltà di partecipare all'udienza fissata dal GD ?
    Premesso che ad oggi ho sempre partecipato a tali udienze, mi permetto la domanda perchè, se naturalmente opportuna la presenza del Liquidatore per un eventuale confronto nella disamina della procedura, se lo stesso fosse in quella data già diversamente impegnato in altri adempimenti già precedentemente programmati in altri ambiti (altro Tribunale), può lo stesso Liquidatore "semplicemente" comunicare anticipatamente la propria assenza o deve operare in altre modalità ?
    In una analoga situazione precedente (per motivi di sovrapposizione di udienze arrivavo, previamente datane informazione, con circa 15 minuti di ritardo all'udienza per l'esdebitazione) mi era stato informalmente ipotizzata la non necessaria obbligatorietà della partecipazione del Liquidatore all'udienza salvo poi in quella circostanza il GD rinviare a successiva udienza.
    Quindi il dubbio sulla necessaria e/o obbligatoria partecipazione del Liquidatore in tali circostanze mi è invero rimasto.
    Grazie delle sempre preziose risposte.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2024 17:40

      RE: Udienza esdebitazione dopo chiusura liquidazione

      L'art. 14 terdecies legge n. 3 del 2012 non prevede la partecipazione del liquidatore all'udienza, alla quale la norma, al comma 4, richiede solo che siano sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e per questa attività non è prevista alcuna collaborazione del liquidatore, per cui, anche a nostro avviso, la partecipazione di quest'ultimo all'udienza è sicuramente opportuna per fornire eventuali chiarimenti, ma non obbligatoria.
      Zucchetti SG srl