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Interferenze tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

  • Carla Zanelli

    Savona
    02/04/2024 19:36

    Interferenze tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

    Con sentenza 22/3/2024 depositata in cancelleria il 27/3/2024 è stata dichiarata la liquidazione controllata di un soggetto comproprietario di un bene immobile oggetto di esecuzione immobiliare. Nella mia qualità di liquidatore ho appreso che in data 16.01.2024, il creditore procedente (cessionario della banca con mutuo fondiario), ha presentato formale istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c. dell'immobile oggetto di vendita, a parziale soddisfazione del proprio credito, con offerta pari al prezzo base di € 58.500/00 di cui all'esperimento tenutosi in data 7/02/2024. Nel verbale di vendita, il professionista delegato, visto l'art. 573 co. 2 c.p.c., ha disposto l'assegnazione dell'immobile oggetto di vendita a favore del creditore assegnatario. Il giudice dell'esecuzione con decreto di trasferimento del 15 marzo 2024: " - rilevato che la parte assegnataria ha regolarmente versato la somma corrispondente al deposito spese richiesto (trattasi delle spese necessarie alla registrazione, le sole al momento quantificabili);
    - ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 589 c.p.c. tale assegnazione è divenuta definitiva;
    - visto l'art. 586 c.p.c.";
    ha trasferito alla cessionaria del credito ed assegnataria detto immobile.
    Nella mia qualità di liquidatore, posso far valere l'interruzione ex lege della procedura prevista dall'art. 270 comma 5 CCII ? Ma in questo caso, poiché il decreto di trasferimento è anteriore alla Sentenza, il bene immobile è ormai trasferito al creditore, ho quindi titolo per chiedere al creditore assegnatario il pagamento in favore della procedura di liquidazione dell'equivalente del prezzo di € 58.5000/00 oltre alle spese di esecuzione? Oppure è preferibile fare un intervento nella procedura esecutiva e chiedere l'assegnazione della somma indicata dal creditore procedente a parziale soddisfacimento del proprio credito pari ad € 58.500/00 quale pagamento in favore della procedura di liquidazione ? Preciso che nell'esecuzione immobiliare erano intervenuti altri creditori con ipoteca di grado posteriore al creditore assegnatario e che il decreto di trasferimento prevede la cancellazione di tutte le ipoteche iscritte sul bene. Ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti. Carla Zanelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/04/2024 19:37

      RE: Interferenze tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

      Esistono tre forme di assegnazione. Quella satisfattiva, che si ha quando il bene del debitore è attribuito al creditore ad estinzione del suo credito, senza alcun pagamento; l'assegnazione – vendita, che prevede che l'assegnatario paghi un prezzo, almeno pari alle spese di esecuzione privilegiate ed ai crediti aventi diritti di prelazione anteriore al suo, rimanendo creditore dell'esecutato e l'assegnazione – mista, che si ha quando il valore del bene assegnato è superiore al credito dell'assegnatario ed ai crediti con diritto di prelazione anteriore, con obbligo dell'assegnatario di versare il conguaglio sino alla concorrenza del valore del bene.
      Dalla descrizione esposta e dal fatto che fossero intervenuti nell'esecuzione anche altri ceditori, desumiamo che, nel caso, si è trattato di una assegnazione – vendita, che corrisponde, appunto ad una vendita con pagamento del prezzo determinato con le modalità di cui al primo comma dell'art. 589 c.p.c., in cui l'assegnatario rimane creditore dell'esecutato. Essendo il trasferimento avvenuto prima della apertura della liquidazione controllata, lo steso è ormai definitivo e inattaccabile, per cui, come giustamente lei dice, si può discutere dell'attribuzione della somma.
      La cosa migliore è senz'altro intervenire nella procedura esecutiva ancora aperta (anche perché non avrebbe titolo a chiedere direttamente al creditore il pagamento del prezzo) per ottenere l'assegnazione alla procedura della somma, ma bisogna tenere conto della natura fondiaria del credito azionato che consente al creditore di ottenere il pagamento anche in pendenza di liquidazione giudiziale o controllata, posto che l'art. 270, comma 5, CCII richiama l'art. 150, che, nel porre il divieto delle azioni esecutive e cautelari a seguito della apertura della liquidazione giudiziale, fa salve diverse disposizioni di legge.
      In ogni caso conviene seguire la via dell'intervento chiedendo l'attribuzione dell'intera somma; qualora il giudice dell'esecuzione non fosse d'accordo, la stessa sarebbe assegnata al creditore fondiario, che poi dovrebbe insinuarsi al passivo della liquidazione controllata, per determinare l'effettivo credito da far valere nel concorso.
      Zucchetti SG srl
      • Carla Zanelli

        Savona
        03/04/2024 20:30

        RE: RE: Interferenze tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

        Ringrazio per la risposta. Farò l'intervento nell'esecuzione per chiedere l'assegnazione somme in favore della liquidazione. Ma se il creditore fondiario, ottenuta in via provvisoria dal Giudice dell'Esecuzione l'assegnazione somme in suo favore, decidesse di non insinuarsi nella mia procedura di liquidazione, come potrei tutelare il credito in favore della massa dei creditori della liquidazione? Dovrei impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione ? Oppure instaurare una causa con tutti gli inevitabili aggravi di costi? Purtroppo, mi sembra di essere in una loose-loose situation.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/04/2024 19:18

          RE: RE: RE: Interferenze tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

          Non proprio. Questa è la situazione che si verifica in ogni procedura in cui opera il privilegio processuale per il credito fondiario, nella liquidazione giudiziale come in quella controllata. Il privilegio speciale comporta che l'assegnazione della somma ricevuta dal creditore fondiario in via esecutiva abbia carattere provvisorio e per questo motivo l'art. 151 (anch'esso richiamato dall'art. 270, comma 5) impone l'esclusività dell'accertamento del passivo anche per i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 150. Ossia il creditore fondiario è tenuto a partecipare al concorso se vuole mantenere in via definitiva quell'attribuzione provvisoria ricevuta in sede di esecuzione individuale, per cui se non si insinua è tenuto a restituire alla procedura l'intero importo incamerato nell'esecuzione e non crediamo che si sobbarcherà ad una causa ordinaria (che è lo strumento da utilizzare in caso di rifiuto) da cui sa che uscirà soccombente.
          Zucchetti SG srl