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PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE "misto"

  • Claudio Pieri

    Cesena (FC)
    14/10/2026 09:21

    PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE "misto"

    Buongiorno, sto affrontando un caso dove il debitore ha vari debiti per firme di garanzia fatte in favore di un amico nell'ambito dell'esercizio di una ditta individuale di fatto "andata male"; debiti che certamente possono rientrare nel piano del consumatore in quanto l'attività d'impresa non veniva svolta dallo stesso debitore. Il problema è che lo stesso ha anche pendenti da svariati anni e con scadenza al 2032, delle rottamazioni esattoriali con relativo rateo che è comunque intenzionato a mantenere e dunque adempiere regolarmente.
    A questo punto mi chiedo se sia possibile presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mantenendo in ammortamento regolare i debiti erariali che però discendono da una sua attività di impresa e che pertanto non potrebbero rientrare in detto piano.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/10/2026 12:50

      RE: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE "misto"

      A nostro avviso la strada della ristrutturazione è preclusa.
      Come abbiamo avuto modo di dire, il tema è interessante, posto che l'eventualità che il debitore persona fisica presenti una situazione debitoria mista è relativamente frequente.
      Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogativo ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore (art. 2, comma 2 let. e) affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
      Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
      Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione è giocoforza concludere nel senso che costui non può che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.