Forum SOVRAINDEBITAMENTO

finanziamenti dopo l'omologa del piano

  • Giulio Barberini

    Stradella (PV)
    28/05/2026 17:31

    finanziamenti dopo l'omologa del piano

    Buonasera, in un piano del consumatore omologato e con corretto rispetto degli impegni da parte del debitore fino ad oggi, si viene a sapere in un normale controllo di vigilanza, che il debitore ha contratto senza avvisare gli organi della procedura, nuovi impegni finanziari con ben n.2 cessioni di quinto dello stipendio.
    Tale comportamento può essere ritenuto passibile di revoca del piano?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/05/2026 09:09

      RE: finanziamenti dopo l'omologa del piano

      L'art. 71, comma 1 c.c.i.i. prescrive, tra l'altro, che "Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario". Come si vede, questo è il solo obbligo cui è tenuto il debitore, rispettato il quale egli è libero di determinarsi.
      Piuttosto, ma non ci sembra questo il caso, la contrazione di nuovi finanziamenti potrebbe rilevare la presenza di disponibilità economiche taciute.
      In questo caso potrebbero esservi i presupposti per una revoca dell'omologazione.
      Invero, l'art. 72 prescrive che "Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".
      Bisognerebbe dunque verificare se questi finanziamenti sono indice indiretto della sussistenza di una causa di risoluzione. Ad esempio, se sono state stipulate ben 2 cessioni del quinto, questo potrebbe voler dire che le spese di sostentamento gravanti sul debitore ed indicate norma dell'art. 67, comma 2 let. d) c.c.i.i. sono inferiori al dichiarato. Ma è solo una ipotesi.