Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

LIQUIDAZIONE DEL BENE TRAMITE ASSOCIAZIONE

  • Andrea Grassi

    Busto Arsizio (VA)
    19/01/2021 11:49

    LIQUIDAZIONE DEL BENE TRAMITE ASSOCIAZIONE

    Buongiorno, con riferimento ad una liquidazione del patrimonio ho la seguente casistica.
    Tra i beni da liquidare ricade una autovettura intestata all'indebitato, auto periziata ad Euro 1.000.
    Una associazione offre tale importo a "trattativa privata", mettendo a disposizione euro 1.000 quale donazione irrevocabile. Il Liquidatore, previo nulla osta del GD, comunica all'associazione che non è possibile cedere a trattativa privata, tenuto conto del disposto dell'art. 14 novies comma II L. 3/2012. Il GD comunica tra l'altro che in caso di diserzione della prima gara competitiva, il Liquidatore valuterà l'offerta ricevuta prima di procedere ad ulteriori aste a prezzo ribassato.
    Successivamente, la prima vendita competitiva va deserta e l'associazione comunica nuovamente la volontà di mettere a disposizione la somma di euro 1.000 a titolo di donazione SENZA ALCUN PASSAGGIO DI PROPRIETA'.
    Di fatto l'associazione offre euro 1.000 senza alcun passaggio di proprietà.
    Si chiede è possibile liquidare un bene che però, di fatto, rimarrebbe intestato ancora al soggetto indebitato?
    Grazie, cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2021 19:31

      RE: LIQUIDAZIONE DEL BENE TRAMITE ASSOCIAZIONE

      La vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (o il trasferimento di altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo e la liquidazione concorsuale è una vendita; se manca il corrispettivo il trasferimento della proprietà del bene deve ritenersi a titolo gratuito ed, egualmente, se, come nel caso ipotizzato, vi è il corrispettivo ma manca il trasferimento della proprietà, la somma versata è a titolo gratuito. Con la conseguenza che, incassata la somma configurata come prezzo, il bene oggetto della (non) vendita rimane nel patrimonio del sovraindebitato e, quindi, va comunque liquidato; né sarebbe utile un trasferimento ed una successiva intestazione al debitore perché (a parte i costi) l'auto costituirebbe un bene sopravvenuto, da liquidare nuovamente.
      In sostanza l'autovettura, se viene venduta, deve uscire dal patrimonio del debitore e potrebbe essere intestata, se non all'associazione, ad altro soggetto (le modalità non sta a noi dirle), eventualmente un familiare che poi consentirà al sovraindebitato di utilizzare l'auto.
      Zucchetti SG srl