Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Liquidazione del patrimonio - esclusione creditori

  • Costanza Mariani

    Forlì (FC)
    13/02/2020 14:27

    Liquidazione del patrimonio - esclusione creditori

    Buonasera,
    un libero professionista chiede di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio per tentare di risanare la sua situazione di sovraindebitamento, derivante da insoluti verso banche e debiti verso enti fiscali.

    Nel ricorso può scegliere di non includere tra i creditori le banche a cui ha prestato firme di garanzia per finanziamenti concessi alla figlia ed all'attività d'impresa della figlia, trattandosi di crediti non scaduti ma rimborsati correttamente alle scadenze pattuite?

    Grazie in anticipo.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2020 20:10

      RE: Liquidazione del patrimonio - esclusione creditori

      Il punto di fondo che interessa è che mancano nella l. n. 3/2012 regole analoghe alle norme fallimentari sulla scadenza anticipata dei crediti (cfr. artt. 55, comma 2, e 59 l. fall.), sui crediti condizionali (cfr. artt. 55, 96, 113 e 113-bis l. fall.), ecc., per cui la soluzione del problema ha esiti diversi a seconda di come si risolve questa carenza e, in particolare, come si risolve la questione se l'apertura della liquidazione patrimoniale determini, in applicazione analogica dell'art. 55, co. 2, l.fall., la scadenza del credito probabilmente verso una banca. Se si risponde affermativamente si apre una problematica di vaste proporzioni perché, nel caso, ammesso alla procedura non è il debitore principale ma il fideiussore; da qui altro dubbio se, data la natura accessoria della fideiussione, trova applicazione anche in tal caso l'art. 55, mentre il debitore principale continua a pagare regolarmente. Ed ancora come si concilia questa posizione con il secondo comma dell'art. 1943, co. 2 c.c., per il quale "Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore", ove ci si scontra con altro buco per il fatto che questa norma non prevede cosa accade nel caso il fideiussore non venga sostituito.
      Se, invece, si ritiene la non applicabilità del secondo comma dell'art. 55 l.fall. alla procedura in esame e, in particole quando ammessa alla stessa è il fideiussore, come parte della dottrina ritiene poiché si tratterebbe di norma eccezionale che non ammette interpretazioni analogiche, la banca creditrice non avrebbe un credito da azionare nei confronti del fideiussore. pertanto dell'esistenza della fideiussione bisogna darne atto per illustrare la situazione, ma non è necessario considerare un debito verso il creditre da soddisfare in quanto al momento il debito viene soddisfatto regolarmente dal debiore principale e, pertanto il creditore non vanta un credito scaduto ed esigibile. Diverso sarebbe ove nel frattempo il garante stesse provvedendo lui al pagamento del finanziamento, perché, in tal caso esgli sottrarrebbe parte dei suoi rediiti agli altri crediotri.
      Zucchetti Sg srl