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Richiesta anticipo sul TFR da parte del debitore/dipendete nella procedura di liquidazione del patrimonio

  • Daniela Ruschena

    Casale Monferrato (AL)
    16/10/2026 11:57

    Richiesta anticipo sul TFR da parte del debitore/dipendete nella procedura di liquidazione del patrimonio

    Il liquidatore (aperta la liquidazione controllata) può inserire nel programma di liquidazione come credito esigibile una quota del TFR maturato dal dipendente/debitore, se quest'ultimo non ha voluto offrirlo spontaneamente quale attivo realizzabile a favore dei creditori già nella fase della redazione della relazione da parte del gestore?

    Il liquidatore può chiedere al Giudice di ordinare al debitore di presentare una richiesta di liquidazione anticipata di una quota del TFR maturato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/10/2026 09:00

      RE: Richiesta anticipo sul TFR da parte del debitore/dipendete nella procedura di liquidazione del patrimonio

      Il tema impone di fissare preliminarmente alcuni punti fermi.
      L'art. 270 comma 5, nel rinviare all'art. 142 c.c.i.i. consente di affermare che anche la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
      Questo spossessamento non riguarda solo i beni presenti ma anche quelli futuri. Lo esplicita a chiare lettere il comma 3-bis dell'art. 272 c.c.i.i. (anch'esso introdotto dal d.lgs 136/2024, come del resto il rinvio all'art. 142) a tenore del quale "Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". È quindi evidente che anche il TFR va acquisito alla procedura (in questo senso Trib. Spoleto, 5 aprile 2024, n. 24) almeno fino a quando il debitore non avrà ottenuto l'esdebitazione.
      Se dunque il rapporto di lavoro cessa in costanza di procedura, il liquidatore acquisisce il TFR (nei limiti in cui esso è pignorabile a norma dell'art. 545 c.p.c., posto che l'art. 268 comma 4 let a) esclude dall'attivo della procedura i crediti impignorabili a norma dell'art. 545 c.p.c.).
      Diverso è il tema del se sia possibile imporre al debitore di presentare una domanda di anticipo del TFR.
      A questo fino occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 2120 c.c., a norma del quale il lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR quando:
      • abbia maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore;
      • l'anticipazione non superi il 70% del TFR maturato alla data della domanda;
      • la richiesta sia giustificata da:
        1. spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti;
        2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
      L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta durante il rapporto ed è detratta dal TFR finale.
      Il datore deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero complessivo dei dipendenti. Condizioni più favorevoli possono derivare da contratti collettivi, accordi individuali o patti aziendali.
      La legge consente inoltre l'anticipazione per sostenere le spese durante alcuni periodi di congedo parentale o di congedo per formazione, secondo le relative discipline speciali.
      Come si vede, l'anticipazione del TFR è ammissibile solo nei casi previsti dalla norma, a meno che condizioni di maggior favore non siano previste dai contratti collettivi.
      Se tali contratti consentissero l'anticipo del TFR sic et sempliciter, riteniamo che la richiesta potrebbe essere avanzata dallo stesso liquidatore, che ha la gestione del patrimonio del debitore.