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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
liquidazione controllata e soci ill respons. con debiti complessivi superiori a 500.000 euro
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Pier Paolo Ferrua
PARMA05/07/2026 18:06liquidazione controllata e soci ill respons. con debiti complessivi superiori a 500.000 euro
Buongiorno,
chiedevo un consiglio in merito ad una società di persone con debiti paria circa 250.000,00 euro e soci ill. resp. che hanno debiti che sommati a quelli della società superano la soglia prevista dalla legge per essere dichiarata impresa minore. Essendo la maggior parte dei debiti dei soci non legati all'attività ma personali (soprattutto con Agenzia delle Entrate) è possibile chiedere una liquidazione controllalta separando le due domande (seppur all'interno dello stesso ricorso) distinguendo poste attive e passive della società da quelle dei singoli soci? Oppure si ricade comunque nella liquidazione giudiziale. Ho trovato risultati discordanti. Mi servirebbero riferimenti giurisprudenziali. Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
10/07/2026 07:53RE: liquidazione controllata e soci ill respons. con debiti complessivi superiori a 500.000 euro
I debiti dei soci a nostro avviso non vanno considerati.
Invero, l'art. 2 let. d. c.c.i.i. definisce come "impresa minore" l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Come si vede, la norma si riferisce esclusivamente all'impresa, e se questa viene esercitata in forma societaria, il riferimento non può che essere alla società. A questo proposito va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza "Le società di persone, costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci" (Cass. 18/07/2002, n. 10427).
Conferma indiretta di questo si ha nell'art. 256 c.c.i.i. che nell'estendere la liquidazione giudiziale di una società ai soci illimitatamente responsabili, mostra chiaramente di tenere comunque distinti gli uni dagli altri.
Quindi, nel caso prospettato, occorrerà determinarsi secondo quanto prescritto nell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 270 c.c.i.i., a mente del quale "La procedura di liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256". Orbene il richiamo dell'art. 256, seppur con la usuale formula della salvezza della compatibilità, comporta che la sentenza che apre la liquidazione controllata di una società di persone "produce " l'apertura della stessa procedura anche nei confronti dei soci, così come accade nel caso di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 256 c.c.i.i. o in caso di fallimento a norma dell'art. 147 l. fall..
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