Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E IMU
-
Sandra Giacone
Cigognola (PV)05/06/2026 08:53LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E IMU
Buongiorno,
chiedo il vostro parere in merito al pagamento dell'IMU nell'ambito della procedura di liquidazione controllata.
Posto che non si ritiene applicabile lo stesso principio previsto nell'ex fallimento e nell'attuale procedura di liquidazione giudiziale, per cui il pagamento nell'ambito della procedura di liquidazione controllata deve essere effettuato alle scadenze ordinarie, sono a chiedervi su chi debba gravare l'onere di versare fisicamente il modello F24 nelle seguenti due fattispecie:
• Immobile acquisito all'attivo della procedura mediante trascrizione della sentenza di apertura della procedura stessa e in fase di liquidazione con prossima asta già fissata;
• Immobile acquisito all'attivo della procedura mediante trascrizione della sentenza di apertura della procedura stessa ma per il quale è in previsione deposito di istanza di autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione.
Considerato che nel primo caso sarà acquisito attivo dalla vendita dell'immobile mentre nel secondo caso non vi sarà liquidazione e quindi non sarà acquisito attivo dalla vendita dell'immobile, a vostro avviso chi deve provvedere al versamento del modello F24 in ciascuna delle due ipotesi? Il liquidatore o il soggetto sovraindebitato?
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/06/2026 21:59RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E IMU
Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che, a nostro avviso, nella prima fattispecie l'imposta andrà versata dal liquidatore per il periodo che va dalla data di apertura della procedura fino al deposito del decreto di trasferimento.
Nella seconda, l'imposta dovrà essere versata, sempre dal liquidatore, fino a quando il giudice non depositerà il provvedimento con cui autorizza il liquidatore a rinunciare alla liquidazione.
Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
Dobbiamo premettere che nel nostro sistema solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolarre, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
È ben vero che la l. 9 agosto 2024, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
Ciò premesso, quanto all'IMU osserviamo che anche l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 non annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile.
Ciononostante riteniamo che il credito per imu debba essere trattato dalla procedura quale credito prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., il quale prevede che sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
A questo proposito, siamo dell'avviso che possa valere anche per la liquidazione controllata quanto affermato dalla corte di cassazione in ambito fallimentare, laddove è stato affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
Detto questo, è chiaro che l'IMU del cespite da liquidare sarà versata dal liquidatore. La stessa cosa vale per l'immobile che sarà espunto dall'attivo. Invero, fino a quando ciò non avverrà, tenuta al pagamento sarà la liquidatela.
Quanto ai termini del pagamento, non vi sono deroghe alla disciplina generale, per cui l'imposta va pagata alle scadenze previste.
-