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Merito Creditizio (Art. 68 CCII)

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    20/07/2024 12:54

    Merito Creditizio (Art. 68 CCII)

    Due coniugi presentano ricorso familiare ex art. 66 e segg. CCII per una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto consumatori. I debiti pregressi negli anni sono stati contratti, in parte da entrambi loro e in parte singolarmente. I due hanno sempre avuto, e hanno attualmente, redditi da lavoro dipendente. Ai fini del calcolo del Gestore sul merito creditizio dei soggetti finanziatori -negli anni in cui hanno concesso il finanziamento- si chiede se occorre prendere in considerazione i redditi di entrambi i coniugi ovvero solo quelli di chi ha chiesto il prestito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/07/2024 14:27

      RE: Merito Creditizio (Art. 68 CCII)

      Poichè anche nelle procedure familiari le masse attive e passive rimangono distinte (art. 66, comma 3), riteniamo che i fini di cui alla domanda debba essere preso in considerazione il solo reddito di chi ha chiesto il finanziamento.
      Zucchetti Sg Srl