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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
INSINUAZIONE TARDIVA CESSIONARIO CREDITO liquidazione controllata
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Monica Ghidetti
Bergamo10/10/2024 10:38INSINUAZIONE TARDIVA CESSIONARIO CREDITO liquidazione controllata
Buongiorno.
Mi giunge una domanda di insinuazione tardiva nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata, da parte del cessionario di un credito cui non avevo notificato la sentenza (non essendo a conoscenza della cessione l'ho notificata al creditore cedente).
Di per sè l'argomentazione circa la mancata notifica della sentenza andrebbe bene per giudistificare la tardività e quindi ammettere il credito, senonchè il cessionario era beneficiario (dal 2019, quindi dal momento della cessione) di un pignoramento presso terzi incardinato nel 2017 dal creditore poi cedente.
Questo può valere come causa di esclusione, posto che la domanda di insinuazione (oltre che tardiva) è giunta dopo 4 mesi che il datore di lavoro non versava più le somme? Il cessionario ben avrebbe potuto avvedersi nei termini dell'interruzione dei pagamenti, individuandone ben prima la causa.
Spero di essere stata chiara.
Grazie mille.-
Zucchetti SG
Vicenza10/10/2024 18:37RE: INSINUAZIONE TARDIVA CESSIONARIO CREDITO liquidazione controllata
Se la cessione non risulta comunicata al debitore ceduto ora in liquidazione controllata, né a lei come liquidatore, la comunicazione della sentenza è stata correttamente fatta al creditore cedente, che avrebbe poi dovuto avvisare ol cessionario, per cui il ritardo nella insinuazione non sarebbe giustificabile in quanto dovuto al cedente o al cessionario. Se, invece, la notifica della cessione è stata notificata al debitore o questi l'aveva accettata, il liquidatore era tenuto a sapere dell'esistenza della cessione e avrebbe quindi fare la comunicazione al cessionario.
In questo secondo caso, il ritardo è giustificato ma il liquidatore può fornire la prova che il creditore tradivo, benchè non notiziato, fosse egualmente a conoscenza della ammissione del suo debitore alla liquidazione controllata. A questo fine non ci sembra determinante il fatto che il cessionario avesse proseguito un giudizio esecutivo (iniziato dal cedente) con pignoramento presso trerzi e che il terzo pignorato non corrispondeva da alcuni mesi la somma dovuta, in quanto una tale situazione evidenza una situazione di crisi del debitore ceduto, ma non prova affatto che il cessionario sapesse dell'assoggettamento di costui alla liquidazione controllata; e si ripete questo è il dato che conta e la prova è a carico del liquidatore. Insomma alla luce di quanto sappiamo ci sembra che la domanda tardiva sia ammissibile e possa essere esaminata nel merito.
Zucchetti SG Srl-
Monica Ghidetti
Bergamo11/10/2024 08:54RE: RE: INSINUAZIONE TARDIVA CESSIONARIO CREDITO liquidazione controllata
Io non ho prova della notifica della cessione o dell'accettazione da parte del debitore, quindi ho correttamente notificato al cedente che avrebbe dovuto notiziare il cessionario. A questo punto, secondo voi come dovrei procedere? Con istanza di inammissibilità da parte del GD o dovrei procedere con l'accertamento ai sensi dell'art. 273 ccii (escludendo il credito) con termine per osservazioni da parte del cessionario?
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Zucchetti SG
Vicenza11/10/2024 12:38RE: RE: RE: INSINUAZIONE TARDIVA CESSIONARIO CREDITO liquidazione controllata
Posto che l'attuale domanda tardiva va esaminata secondo la disciplina vigente e, quindi secondo le disposizioni dell'art- 273 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs n. 136 del 2024, l'ult. comma di detto articolo prevede che "il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4". Seguendo questi commi, quindi, lei prende in esame la domanda e la dichiara inammissibile in quanto presentata oltre il termine di cui all'art. 270, pur avendo il liquidatore notificato la sentenza di apertura della liquidazione controllata al creditore cedente non risultando nulla sapendo dell'avvenuta cessione; di tale ritardo il creditore non ha dato alcuna giustificazione. Comunica detta decisione, che costituisce un progetto di stato passivo, all'interessato, il quale ha termine 15 giorni per eventuali osservazioni. Se pervengono osservazioni lei le esamina e decide sulle stesse (ad esempio potrebbe essere data la prova dell'avvenuta notifica al debitore ceduto della cessione), dopo di che deposito lo stato passivo delle tardive, e contro tale decisione il creditore può proporre reclamo ex art. 133, e solo a questo punto entra in ballo il giudice delegato.
Zucchetti SG Srl
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