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Inefficacia pagamenti ex art. 166 procedura di liquidazione controllata

  • Teresa De Simone Ranieri

    L' AQUILA (AQ)
    27/02/2026 18:35

    Inefficacia pagamenti ex art. 166 procedura di liquidazione controllata

    Gent.mi,

    la presente al fine di chiedervi chiarimenti in merito alla potenziale applicabilità delle previsioni contenute nell'art. 166 CCII alla liquidazione controllata.

    Nello specifico, si chiede se il co. 2 dell'art. 166 CCII, il quale prevede la revocabilità dei pagamenti e degli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore dopo la presentazione della domanda ovvero nei sei mesi anteriori, purchè il curatore provi la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo, possa applicarsi anche alla procedura di liquidazione controllata per analogia, ovvero se debba esperirsi azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/03/2026 09:24

      RE: Inefficacia pagamenti ex art. 166 procedura di liquidazione controllata

      A nostro avviso la revocatoria fallimentare non è esperibile nella liquidazione controllata.
      L'art. 274, dopo aver attribuito al liquidatore la legittimazione ad esercitare le azioni recuperatorie, dispone al comma 2 che questi, "sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile", colmando così una lacuna della disciplina dettata dalla L. n. 3/2012.
      Come si vede, il codice della crisi attribuendo al liquidatore la legittimazione ad iniziare o proseguire soltanto le azioni revocatorie ordinarie, esclude che il liquidatore possa esercitare l'azione revocatoria fallimentare; il che secondo la dottrina è del tutto incoerente con la natura concorsuale della procedura di liquidazione controllata.
      Invero, è stato acutamente osservato che "La revocatoria fallimentare è una delle più chiare manifestazioni della concorsualità che caratterizzava il fallimento ed ora la liquidazione giudiziale in quanto azione ricostruttiva del patrimonio del debitore insolvente nell'interesse unitario della massa dei creditori, che solo il curatore può esercitare, finalizzata a realizzare la parità di trattamento tra una platea più ampia di soggetti cui imputare le perdite. Invero, secondo la ormai comune ricostruzione antindennitaria e redistributiva dell'istituto, la revocatoria fallimentare è uno strumento diretto a ripartire in modo paritario le perdite derivanti dall'insufficienza dell'attivo non solo tra i creditori esistenti al momento dell'apertura della procedura, ma tra una collettività più ampia, comprendente anche coloro che hanno avuto causa dal debitore insolvente prima dell'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale; di modo che la parità della ripartizione delle perdite assume valore di strumento di realizzazione della parità di trattamento.
      Di conseguenza, l'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale (in questa conta anche la presentazione della domanda di apertura) segna il momento sul quale calcolare l'arco temporale in cui qualunque atto compiuto manifesta la sua idoneità lesiva, ed è, quindi, implicitamente ricondotto all'inefficacia a prescindere dalla prova di un danno nonché dall'atteggiamento fraudolento del disponentedebitore.
      Anche con riguardo allo stato soggettivo del terzo, la scientia fraudis non rileva qualora l'azione coinvolga gli atti a titolo gratuito e i pagamenti anticipati di crediti i quali scadono al momento dell'apertura del fallimento o posteriormente se compiuti nei 2 anni precedenti dal fallito (artt. 64 e 65 L. fall. e artt. 163 e 164 CCII), nel mentre rileva nelle altre ipotesi ancorché in una duplice declinazione, nel senso che si prevede in alcune una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del soggetto passivo (per cui è il terzo che deve fornire la prova con ogni mezzo della propria inscientia decoctionis), ed in altre spetta al curatore provare la conoscenza da parte del terzo dell'effettiva consapevolezza della situazione finanziaria dell'imprenditore o comunque addurre elementi da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis.
      Situazione completamente diversa si realizza nella revocatoria ordinaria, ancorchè venga esercitata dal curatore. Anche la revocatoria ordinaria ha lo scopo di rendere inefficaci, nei confronti del creditore agente, ogni eventuale atto dispositivo idoneo a pregiudicare la capienza patrimoniale in quanto è uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale che consente al creditore vittorioso in revocatoria di espropriare i beni che erano usciti dal patrimonio del proprio debitore e, come previsto sia dall'art. 66 della L. fall. che dall'art. 165 CCII, può essere esercitata anche dal curatore; tuttavia, l'azione revocatoria, anche quando esperita nell'ambito della procedura fallimentare o della liquidazione giudiziale, pur assumendo alcuni connotati di collettività, tipici della dimensione delle procedure concorsuali, mantiene i suoi presupposti applicativi, che sono determinati e individuati dall'art. 2901 c.c., che costituisce il fondamento normativo insopprimibile dell'azione in questione anche nel diverso contesto operativo. Sicchè mentre nella revocatoria ordinaria l'esistenza di un danno rientra tra i presupposti applicativi la cui prova spetta al creditore agente e anche al curatore che esercita una tale azione, al contrario, nella revocatoria fallimentare è implicitamente ricondotto all'inefficacia dell'atto compiuto nel periodo sospetto legale. Ed egualmente, mentre nella revocatoria ordinaria è valorizzato lo stato soggettivo del debitore (scientia damni o consilium fraudis) oltre che quello del terzo (partecipatio fraudis), questi elementi, come accennato, sono superati dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza o nella prova dello stesso nella revocatoria fallimentare".
      La concessione al liquidatore della liquidazione controllata della possibilità di esperire soltanto la revocatoria ordinaria è, quindi, fortemente punitiva per i creditori.