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RIPARTI PARZIALI - RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    18/02/2026 16:42

    RIPARTI PARZIALI - RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

    Buonasera, vorrei sottoporvi questa questione.
    In un piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore avendo attivo disponibile dovrei procedere a una prima ripartizione parziale (che andrà in parte a coprire la classe dei creditori prededucibili).
    Mi chiedo: il progetto di riparto va comunicato ai creditori?
    La normativa di riferimento (RDC) nulla prevede ed essendo un esecuzione di quanto previsto nel piano omologato a mio avviso non lo devo cumunicare ai creditori, voi cosa pensate?
    Io pensavo di seguire questo iter: redazione progetto di riparto in base a quanto previsto nel piano, deposito nel fascicolo telematico con contestuale richiesta di esecutività e ordine di pagamento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      21/02/2026 09:39

      RE: RIPARTI PARZIALI - RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

      La risposta all'interrogativo formulato richiede una serie di considerazioni, atteso che le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore sono rutto sommato scarne.
      A proposito dei pagamenti, l'art. 71 comma 2 si limita a prevedere che "Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignora- menti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7".
      Questa norma, apparentemente scarna contiene un primo elemento che, ai nostri fini, deve essere valutato, e che è rappresentato dal fatto che se le somme devono essere svincolate, ciò significa che esse sono vincolate, il che implica, inevitabilmente che le somme affluite alla procedura non possono che essere depositate su un conto corrente intestato alla stessa e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione.
      Un secondo elemento che va considerato è contenuto nell'ultimo capoverso del comma 5 del medesimo art. 71, (sostituito dall'art. 19 d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136) a mente del quale "In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso". Ora, benché questa norma non sembri avere nulla a che vedere con la distribuzione, limitandosi a dire che in occasione dei riparti parziali l'OCC può ricevere acconti, in realtà essa da per presupposto un dato importante, che è quello per cui anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i pagamenti devono avvenire in "esecuzione di un progetto di riparto parziale". Ed allora, non resta che andare alla ricerca, all'interno della disciplina del codice, della relativa disciplina, la quale a nostro avviso può essere individuate nell'art. 275, comma quinto c.c.i.i. il quale prescrive che "Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione".
      Come si vede, la norma parla di riparti, e non è prevista una disposizione, analoga a quella di cui all'art. 227 c.c.i.i., specificamente destinata ai riparti parziali.
      In ragione di questi due dati siamo dell'avviso per cui la disposizione sopra citata debba valere tanto per il riparto finale quanto per i riparti parziali, con la conseguenza che anche per essi l'OCC dovrà trasmettere il piano di riparto parziale ai creditori (il cui elenco è allegato alla domanda a norma dell'art. 67 comma 2 let. a), assegnando loro 15 giorni per formulare osservazioni.