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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
COMPENSO DEL LEGALE DEL CONSUMATORE
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Elena Peruzzini
Genova04/10/2024 16:34COMPENSO DEL LEGALE DEL CONSUMATORE
Con riguardo al piano di ristrutturazione dei debiti, il compenso del legale per l'assistenza del consumatore è da considerarsi quale credito in prededuzione o quale privilegio? ciò anche in forza del nuovo correttivo
grazie
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Zucchetti SG
Vicenza05/10/2024 11:41RE: COMPENSO DEL LEGALE DEL CONSUMATORE
Fino all'entrata in vigore del recente correttivo il credito del legale che assista il consumatore nella procedura di ristrutturazione dei suoi debiti non era assistito da prededuzione in quanto non prevista questa preferenza da alcuna norma di legge né rientrante tra le voci elencate nell'art. 6.
Il nuovo correttivo- che si applica a tutte le procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ossia al 28 settembre 2024- ha modificata la lett. a) del comma 1 dell'art. 6 c.c.i.i., inserendo una specificazione con cui si chiarisce che la prededucibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'OCC ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo, per cui il compito del legale del debitore non può rientrare in tale voce.
Il correttivo ha modificato anche la lett. d), che ora ha il seguente tenore: sono assistiti da prededuzione "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o
controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento".
Quest'ultimo inciso diventa rilevante nel caso, ma tale disposizione è applicabile alle procedure di sovraindebitamento?
La risposta dovrebbe essere positiva alla luce della nuova lett. m-bis dell'art. 2, comma 1,, per la quale strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono: "le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi". L'espresso richiamo alla liquidazione controllata chiarisce che tra gli strumenti di risoluzione della crisi e dell' insolvenza vi sono anche le procedure da sovraindebitamento inerenti l'impresa.
Tuttavia sono legittimi dubbi. In primo luogo con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non è finalizzata al risanamento dell'impresa, per cui non è compresa nella voce sopra riportata. In linea più generale con l'ultimo inciso della lett. d) del comma 1 dell'art. 6 sembra più probabile che il legislatore abbia inteso colmare la lacuna che esisteva per i professionisti incaricati dal debitore nelle procedure di concordato e ristrutturazione dei debiti (e nelle altre riservate ad imprenditori sopra soglia alle quali è applicabile l'art. 6) che godevano della prededuzione, seppur limitata al 75%, dei crediti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato e di ristrutturazione dei debiti, e non per l'attività svolta successivamente. Se questa norma valesse ance per le procedure di sovraindebitamento il professionista godrebbe della prededuzione solo per l'attività successiva all'apertura della procedura- che è la fase presa in esame dalla lett. d)- e non per l'attività funzionale non rientrante nelle altre voci.
E' vero che l'art. 65, comma 2 dispone che "Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili" e nel titolo terzo è compreso l'art. 45, comma 4, per il quale "I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili", ma la norma si riferisce ad atti di gestione o altri che il debitore può compiere liberamente o che siano autorizzati dal giudice per la loro legalità.
In sostanza si può anche pervenire alla conclusione che il legale incaricato dal debiore nelle procedure di liquidazione controllata e di concordato minore possa godere della prededuzione per le attività svolte successivamente all'apertura di dette procedure; ci sentiremmo di escluderla per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in virtù della richiamata dizione dell'art. 2, comma 1, lett. mbis.
Zucchetti SG Srl-
Elena Peruzzini
Genova05/10/2024 11:49RE: RE: COMPENSO DEL LEGALE DEL CONSUMATORE
Ringrazio per l'approfondita illustrazione. In effetti appare molto dubbioso. Per evitare contestazioni, il legale, che successivamente all'omologa terminerebbe tecnicamente l'attività, in caso di piano di ristrutturazione sarebbe da inserire quale credito privilegiato (mobiliare generale) e pagato al 100% se i fondi lo permettono. che ne pensate? grazie -
Zucchetti SG
Vicenza06/10/2024 11:24RE: RE: RE: COMPENSO DEL LEGALE DEL CONSUMATORE
Si questa è l'alternativa alla prededuzione. Esclusa questa, il rapporto professione rientra nella previsione di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. con il riconoscimento del relativo privilegio per l'intero credito.
Zucchetti SG Srl
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