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Modifiche al piano di riparto

  • Giorgio Francesco Topa

    EDOLO (BS)
    04/10/2025 15:11

    Modifiche al piano di riparto

    Buongiorno, al termine di una liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012, a seguito dispositivo del GD di comunicazione ai creditori, ho inviato il progetto di riparto a tutti i creditori tramite Posta Elettronica Certificata, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
    Entro tale termine (oggi scaduto) un creditore (Agenzia Entrate Riscossione) ha chiesto di modificare il Piano di Riparto in quanto creditrice di una somma inferiore a quella per la quale si era insinuata al passivo 4 anni fa. Pertanto la differenza andrà attribuita proporzionalmente agli altri creditori.
    Ho quindi modificato il Piano di Riparto e l'ho depositato nuovamente in Cancelleria, ed il GD emetterà nuovo dispositivo di comunicazione ai creditori.
    Dovrò pertanto:
    - inviare il nuovo Piano di Riparto ai creditori;
    - assegnare nuovo termine di 15 giorni;
    - attendere il decorso di tale termine
    prima di considerare esecutivo il nuovo piano di riparto e poter effettuare i pagamenti ai creditori?
    Oppure è possibile inviarlo soltanto ad Agenzia Entrate Riscossione, visto che gli altri creditori non hanno prodotto osservazioni e che le somme ad essi destinate devono soltanto aumentare?
    Grazie anticipatamente, cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/10/2025 13:18

      RE: Modifiche al piano di riparto

      A nostro avviso, e pur nel silenzio della legge 3/2012 (che all'art. 14-nonies comma 3 si limita a prevedere che "Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme"), il piano di riparto va ricomunicato, atteso che i creditori potrebbero (in teoria) contestare il modo in cui le nuove somme disponibili sono ripartite tra gli altri creditori. Un creditore potrebbe ritenere, ad esempio che la maggior somma a lui spettante è di importo maggiore rispetto a quella riconosciutagli nel piano di riparto modificato.
    • Giorgio Francesco Topa

      EDOLO (BS)
      07/10/2025 13:36

      RE: Modifiche al piano di riparto

      Grazie della precisa analisi, che condivido pienamente.
      Cordialità
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        07/10/2025 14:49

        RE: RE: Modifiche al piano di riparto

        Grazie a Lei!
    • Federica Stellavatecascio

      Battipaglia (SA)
      21/10/2025 16:56

      RE: Modifiche al piano di riparto - osservazioni al piano di riparto

      Buon pomeriggio,
      mi ricollego a questa conversazione per porre un quesito.
      Premetto di aver letto qualcosa al riguardo, ma di non trovare più la la domanda postavi, con la Vs. risposta, in ogni caso non so se vi siano degli aggiornamenti al riguardo, per cui vi pongo comunque la domanda.
      Per una procedura di liquidazione del patrimonio di cui sono liquidatrice sto per accingermi a depositare nel PCT e a comunicare ai creditori un progetto di riparto finale.
      Non prevedendo la legge n. 3/2012 nulla al riguardo, nel caso in cui vengano formulate osservazioni/contestazioni al progetto di riparto, non superabili, sarà il G.D. a doverle risolvere sulla falsariga dell'art. 14 octies della legge 3/2012?
      Se la risposta è affermativa, nella comunicazione di accompagnamento al progetto di riparto, dovrò rappresentare che i creditori hanno 15 gg di tempo per presentare osservazioni e, per l'appunto, che su di esse deciderà il G.D. nel caso in cui si ritengano non superabili.
      Mi chiedo, di poi, la decisione del G.D. resa all'esito è in qualche modo impugnabile?

      Mi rende perplessa la circostanza di aver trovato, navigando online e pur sempre con riguardo ad una procedura di liquidazione del patrimonio, un decreto (datato 11/04/2022) con il quale un G.D. del Tribunale di Milano ha deciso su di un "reclamo" avverso un progetto di riparto (nel decreto stesso si legge che un creditore avesse depositato nel fascicolo telematico della procedura un atto rubricato "reclamo", quindi bypassando il liquidatore, e che a tale deposito avesse fatto seguito la fissazione di udienza da parte del G.D.). La decisione, resa con decreto, è stata di inammissibilità del reclamo (per tardività delle censure mosse).
      Grazie anticipatamente
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        24/10/2025 15:04

        RE: RE: Modifiche al piano di riparto - osservazioni al piano di riparto

        Come detto nella risposta precedente, la disciplina del riparto è del tutto assente nella legge 3/2012.
        Preso atto di questo vuoto, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 7 settembre 2021 (che si sembra di poter condividere) ha affermato che trovano applicazione le disposizioni del Codice della crisi d'impresa di cui all'art. 275, comma 5.
        Ne consegue la necessità di notificare il piano di riparto ai creditori, i quali potranno formulare nel termine di 15 giorni osservazioni al liquidatore, che per poter dare esecuzione al progetto di riparto parziale, dovrà attendere che i creditori presentino eventuali osservazioni entro il termine.
        Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile, ai sensi dell'art. 124 c.c.i.i., nel termine di 10 giorni.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          24/10/2025 15:45

          RE: RE: RE: Modifiche al piano di riparto - osservazioni al piano di riparto

          In diversa composizione, sempre il tribunale di Milano, con provvedimento del 29 febbraio 2024 ha invece ritenuto che in tema di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012, il provvedimento del Giudice Delegato che dirime controversie sulla distribuzione delle somme ricavate è reclamabile al Tribunale in applicazione analogica dell'art. 14 octies, comma 4, L. n. 3/2012, che a sua volta richiama l'art. 10, comma 6, L. n. 3/2012, in tema di formazione dello stato passivo.
          Nella sostanza, tuttavia nulla cambia rispetto all'applicazione dell'art. 275 ccii, atteso che i termini sono gli stessi.
        • Federica Stellavatecascio

          Battipaglia (SA)
          24/10/2025 18:10

          RE: RE: RE: Modifiche al piano di riparto - osservazioni al piano di riparto

          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            26/10/2025 09:14

            RE: RE: RE: RE: Modifiche al piano di riparto - osservazioni al piano di riparto

            Grazie a lei